Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/9/2015 n. 149

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Articolo 5

Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato

Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato

1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilita’ finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attivita’ istituzionale che comporta, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. Ai fini della rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma si applicano i seguenti criteri:
a) mantenimento della misura dell’indennita’ chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
b) previsione di una specifica indennita’ volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio;
c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall’INAIL.
3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte a garantire l’omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, messe a disposizione del personale ispettivo dell’Ispettorato, del personale di cui all’articolo 6 comma 4, nonche’ del personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL. I medesimi decreti prevedono misure volte a garantire che lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con modalita’ flessibili e semplificate.
4. In relazione alle attivita’ di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l’Ispettorato si avvale dell’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L’Ispettorato e’ inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.


Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Ispettorato nazionale del lavoro
Articolo 2 - Funzioni e attribuzioni
Articolo 3 - Organi dell’Ispettorato
Articolo 4 - Attribuzioni degli organi dell’Ispettorato
Articolo 5 - Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato
Articolo 6 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 7 - Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza
Articolo 8 - Risorse finanziarie
Articolo 9 - Rappresentanza in giudizio
Articolo 10 - Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL
Articolo 11 - Abrogazioni e altre norme di coordinamento
Articolo 12 - Disposizioni per l’operativita’ dell’Ispettorato
Articolo 13 - Entrata in vigore