Decreto legislativo 18/8/2015 n. 142
Articolo 25
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Capo II - Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo le parole: “territorio nazionale” sono inserite le seguenti: “comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonche’ le acque territoriali”;
b) all’articolo 2:
1) dopo la lettera h) e’ inserita la seguente:
“h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali e’ accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;”;
2) dopo la lettera i) e’ inserita la seguente:
“i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.”;
3) la lettera m) e’ soppressa;
c) all’articolo 4:
1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “In situazioni di urgenza, il Ministro dell’interno nomina il rappresentante dell’ente locale su indicazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne da’ tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione e’ adottato previa valutazione dell’insussistenza di motivi di incompatibilita’ derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o piu’ componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell’immigrazione e dell’asilo o in quello della tutela dei diritti umani.”;
2) dopo il comma 3-bis, e’ inserito il seguente:
“3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell’interno con le Universita’ degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all’articolo 15, comma 1.”;
3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La competenza delle Commissioni territoriali e’ determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e’ presentata la domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e’ determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all’esame della domanda e’ assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.”;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita’ degli altri Stati membri.”;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nell’esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale puo’ individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell’articolo 12, commi 2 e 2-bis. 1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attivita’ svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.”;
e) all’articolo 6:
1) al comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda puo’ essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.”;
2) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda del minore non accompagnato puo’ essere altresi’ presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.”;
f) all’articolo 7:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Il richiedente e’ autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32.”;
g) all’articolo 8:
1) al comma 2, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente:
“La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo.”;
2) al comma 3, dopo le parole: “dall’ACNUR” sono inserite le seguenti: “dall’EASO,”;
3) dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. Ove necessario ai fini dell’esame della domanda, la Commissione territoriale puo’ consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, puo’ altresi’ disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente puo’ effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell’esame della domanda.”;
h) all’articolo 10:
1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
“1-bis. Il personale dell’ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita’.”;
2) al comma 2, lettera a), le parole: “protezione
internazionale;” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, comprese le conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai centri;”;
3) al comma 2, lettera d), le parole: “protezione
internazionale.” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, nonche’ informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.”;
4) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche’ sulle procedure di revoca e sulle modalita’ di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell’interno stipula apposite convenzioni con l’UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.”;
5) al comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.”;
i) dopo l’articolo 10, e’ inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all’articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volonta’ di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell’ambito dei servizi di accoglienza previsti dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. E’ assicurato l’accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell’UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l’accesso puo’ essere limitato, purche’ non impedito completamente.»
l) all’articolo 12, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale puo’ omettere l’audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all’interessato che ha facolta’ di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.”;
m) all’articolo 13:
1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
“1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e’ assicurata la possibilita’ di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.”;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilita’ genitoriale o del tutore, nonche’ del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale puo’ procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturita’ e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.”;
3) al comma 4, le parole: “al colloquio.” sono sostituite dalle seguenti: “al colloquio e puo’ chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”;
n) all’articolo 14:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Dell’audizione e’ redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale e’ confermato e sottoscritto dall’interessato e contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facolta’ di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identita’ e le dichiarazioni dei richiedenti.”;
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Il colloquio puo’ essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione puo’ essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale.
Ove la registrazione sia trascritta, non e’ richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.”;
o) l’articolo 20 e’ abrogato;
p) l’articolo 21 e’ abrogato;
q) l’articolo 22 e’ abrogato;
r) dopo l’articolo 23, e’ inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all’articolo 12, la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda.
2. Il richiedente puo’ chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l’estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento e’ sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell’ammissibilita’ della domanda comprese le ragioni dell’allontanamento.»;
s) all’articolo 26:
1) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e’ redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta’ di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volonta’ e’ manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.”;
2) il comma 4 e’ abrogato;
3) al comma 5, le parole: “del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.”;
4) al comma 6, l’ultimo periodo e’ soppresso;
t) all’articolo 27:
1) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tal caso, la procedura di esame della domanda e’ conclusa entro sei mesi. Il termine e’ prorogato di ulteriori nove mesi quando:
a) l’esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo e’ da attribuire all’inosservanza da parte del
richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 11.”;
2) dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 puo’ essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.”;
u) all’articolo 28:
1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
“b) la domanda e’ presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; c) la domanda e’ presentata da un richiedente per il quale e’ stato disposto il trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;”;
2) dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
“c-bis) la domanda e’ esaminata ai sensi dell’articolo 12,
comma 2-bis.”;
3) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all’articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.”;
4) il comma 2 e’ abrogato;
v) dopo l’articolo 28, e’ inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La decisione e’ adottata entro i successivi due giorni.
2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:
a) la domanda e’ manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) la domanda e’ reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b);
c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»
z) all’articolo 29, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e’ sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commisione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell’ammissibilita’ della domanda nel suo caso specifico.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilita’ comunica al richiedente che ha facolta’ di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell’ammissibilita’ della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;
aa) all’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Quando e’ accertata la competenza dell’Italia all’esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 27 decorrono dal momento in cui e’ accertata la competenza e il richiedente e’ preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.”;
bb) all’articolo 32:
1) al comma 1, lettera b), le parole: “, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2” sono soppresse;
2) al comma 1, la lettera b-bis) e’ sostituita dalla seguente:
“b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera a).”;
3) il comma 2 e’ abrogato;
4) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
“A tale fine, alla scadenza del termine per l’impugnazione, si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”;
cc) all’articolo 35, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”;
dd) l’articolo 36 e’ abrogato.
Altri Articoli del provvedimento
PreramboloArticolo 1 - Finalita e ambito applicativo
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Informazione
Articolo 4 - Documentazione
Articolo 5 - Domicilio
Articolo 5 bis - Iscrizione anagrafica
Articolo 6 - Trattenimento
Articolo 7 - Condizioni di trattenimento
Articolo 8 - Sistema di accoglienza
Articolo 9 - Misure di prima accoglienza
Articolo 10 - Modalita di accoglienza
Articolo 11 - Misure straordinarie di accoglienza
Articolo 12 - Condizioni materiali di accoglienza
Articolo 13 - Allontanamento ingiustificato dai centri
Articolo 14 - Modalita' di accesso al sistema di accoglienza
Articolo 15 - Individuazione della struttura di accoglienza
Articolo 16 - Forme di coordinamento nazionale e regionale
Articolo 17 - Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Articolo 18 - Disposizioni sui minori
Articolo 19 - Accoglienza dei minori non accompagnati
Articolo 19 bis - Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
Articolo 20 - Monitoraggio e controllo
Articolo 21 - Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
Articolo 22 - Lavoro e formazione professionale
Articolo 22 bis - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attivita' di utilita' sociale
Articolo 23 - Revoca delle condizioni di accoglienza
Articolo 24 - Abrogazioni
Articolo 25 - Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 26 - Disposizioni di aggiornamento
Articolo 27 - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Articolo 28 - Norma finale
Articolo 29 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 30 - Disposizioni di attuazione