Decreto legislativo 18/8/2015 n. 142
Articolo 11
Misure straordinarie di accoglienza
Capo I - Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale
Misure straordinarie di accoglienza
1. Nel caso in cui e’ temporaneamente esaurita la disponibilita’ di posti all’interno dei centri di cui all'articolo
9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza puo’ essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. (1)
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio e’ situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E’ consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. (1)
3. L’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e’ limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedentenelle strutture del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento
del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e'
effettuato in via prioritaria. (1) (2)
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura piu’ vicina al luogo di accoglienza.
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(1) Comma modificato dall'art. 12, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
(2) Comma modificato dall'art. 4, DL 21/10/2020, n. 130.
Altri Articoli del provvedimento
PreramboloArticolo 1 - Finalita e ambito applicativo
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Informazione
Articolo 4 - Documentazione
Articolo 5 - Domicilio
Articolo 5 bis - Iscrizione anagrafica
Articolo 6 - Trattenimento
Articolo 7 - Condizioni di trattenimento
Articolo 8 - Sistema di accoglienza
Articolo 9 - Misure di prima accoglienza
Articolo 10 - Modalita di accoglienza
Articolo 11 - Misure straordinarie di accoglienza
Articolo 12 - Condizioni materiali di accoglienza
Articolo 13 - Allontanamento ingiustificato dai centri
Articolo 14 - Modalita' di accesso al sistema di accoglienza
Articolo 15 - Individuazione della struttura di accoglienza
Articolo 16 - Forme di coordinamento nazionale e regionale
Articolo 17 - Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Articolo 18 - Disposizioni sui minori
Articolo 19 - Accoglienza dei minori non accompagnati
Articolo 19 bis - Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
Articolo 20 - Monitoraggio e controllo
Articolo 21 - Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
Articolo 22 - Lavoro e formazione professionale
Articolo 22 bis - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attivita' di utilita' sociale
Articolo 23 - Revoca delle condizioni di accoglienza
Articolo 24 - Abrogazioni
Articolo 25 - Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 26 - Disposizioni di aggiornamento
Articolo 27 - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Articolo 28 - Norma finale
Articolo 29 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 30 - Disposizioni di attuazione