Articolo Normativa

Decreto legislativo 18/8/2015 n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Articolo 5

Domicilio

Capo I - Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale

Domicilio

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l’obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza e’ assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e’ comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1. 
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l’indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della
notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche’ di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L’indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e’ comunicato dalla questura alla Commissione territoriale. (2)
3. L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’ assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2. (1)
4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza puo’ stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita’ di cui all’articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio o un’area geografica ove il richiedente puo’ circolare.  (2)
5. Ai fini dell’applicazione nei confronti del richiedente
protezione internazionale dell’articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l’autorita’ giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l’idoneita’ a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6 e 9. (2)
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(1) Comma sotituito dall'art. 13, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.
(2) Comma modificato dall'art. 13, DL 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1/12/2018, n. 132.

Altri Articoli del provvedimento

Prerambolo
Articolo 1 - Finalita’ e ambito applicativo
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Informazione
Articolo 4 - Documentazione
Articolo 5 - Domicilio
Articolo 5 bis - Iscrizione anagrafica
Articolo 6 - Trattenimento
Articolo 7 - Condizioni di trattenimento
Articolo 8 - Sistema di accoglienza
Articolo 9 - Misure di prima accoglienza
Articolo 10 - Modalita’ di accoglienza
Articolo 11 - Misure straordinarie di accoglienza
Articolo 12 - Condizioni materiali di accoglienza
Articolo 13 - Allontanamento ingiustificato dai centri
Articolo 14 - Modalita' di accesso al sistema di accoglienza
Articolo 15 - Individuazione della struttura di accoglienza
Articolo 16 - Forme di coordinamento nazionale e regionale
Articolo 17 - Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Articolo 18 - Disposizioni sui minori
Articolo 19 - Accoglienza dei minori non accompagnati
Articolo 19 bis - Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
Articolo 20 - Monitoraggio e controllo
Articolo 21 - Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
Articolo 22 - Lavoro e formazione professionale 
Articolo 22 bis - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attivita' di utilita' sociale
Articolo 23 - Revoca delle condizioni di accoglienza
Articolo 24 - Abrogazioni
Articolo 25 - Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 26 - Disposizioni di aggiornamento
Articolo 27 - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Articolo 28 - Norma finale
Articolo 29 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 30 - Disposizioni di attuazione