Decreto legislativo 18/8/2015 n. 142
Articolo 2
Definizioni
Capo I - Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo
straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non e’ stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volonta’ di chiedere tale protezione;
b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide;
c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
e) minore non accompagnato: lo straniero di eta’ inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo
familiare del richiedente gia’ costituito prima dell’arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
1) il coniuge del richiedente;
2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;
g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata
all’alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il
richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell’articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Altri Articoli del provvedimento
PreramboloArticolo 1 - Finalita e ambito applicativo
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Informazione
Articolo 4 - Documentazione
Articolo 5 - Domicilio
Articolo 5 bis - Iscrizione anagrafica
Articolo 6 - Trattenimento
Articolo 7 - Condizioni di trattenimento
Articolo 8 - Sistema di accoglienza
Articolo 9 - Misure di prima accoglienza
Articolo 10 - Modalita di accoglienza
Articolo 11 - Misure straordinarie di accoglienza
Articolo 12 - Condizioni materiali di accoglienza
Articolo 13 - Allontanamento ingiustificato dai centri
Articolo 14 - Modalita' di accesso al sistema di accoglienza
Articolo 15 - Individuazione della struttura di accoglienza
Articolo 16 - Forme di coordinamento nazionale e regionale
Articolo 17 - Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Articolo 18 - Disposizioni sui minori
Articolo 19 - Accoglienza dei minori non accompagnati
Articolo 19 bis - Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
Articolo 20 - Monitoraggio e controllo
Articolo 21 - Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
Articolo 22 - Lavoro e formazione professionale
Articolo 22 bis - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attivita' di utilita' sociale
Articolo 23 - Revoca delle condizioni di accoglienza
Articolo 24 - Abrogazioni
Articolo 25 - Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 26 - Disposizioni di aggiornamento
Articolo 27 - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Articolo 28 - Norma finale
Articolo 29 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 30 - Disposizioni di attuazione