Decreto legislativo 18/8/2015 n. 142
Articolo 3
Informazione
Informazione
1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
Altri Articoli del provvedimento
PreramboloArticolo 1 - Finalita e ambito applicativo
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Informazione
Articolo 4 - Documentazione
Articolo 5 - Domicilio
Articolo 5 bis - Iscrizione anagrafica
Articolo 6 - Trattenimento
Articolo 7 - Condizioni di trattenimento
Articolo 8 - Sistema di accoglienza
Articolo 9 - Misure di prima accoglienza
Articolo 10 - Modalita di accoglienza
Articolo 11 - Misure straordinarie di accoglienza
Articolo 12 - Condizioni materiali di accoglienza
Articolo 13 - Allontanamento ingiustificato dai centri
Articolo 14 - Modalita' di accesso al sistema di accoglienza
Articolo 15 - Individuazione della struttura di accoglienza
Articolo 16 - Forme di coordinamento nazionale e regionale
Articolo 17 - Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Articolo 18 - Disposizioni sui minori
Articolo 19 - Accoglienza dei minori non accompagnati
Articolo 19 bis - Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
Articolo 20 - Monitoraggio e controllo
Articolo 21 - Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
Articolo 22 - Lavoro e formazione professionale
Articolo 22 bis - Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attivita' di utilita' sociale
Articolo 23 - Revoca delle condizioni di accoglienza
Articolo 24 - Abrogazioni
Articolo 25 - Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Articolo 26 - Disposizioni di aggiornamento
Articolo 27 - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Articolo 28 - Norma finale
Articolo 29 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 30 - Disposizioni di attuazione