Decreto Legge 19/6/2015 n. 78
Articolo 9 decies
Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 6/8/2015, N. 125
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Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016
1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, e’ autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338 per l’anno 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, richiede l’ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l’erogazione delle risorse e’ effettuata per stati di avanzamento lavori.
2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo straordinario del 2015-2016, per il biennio 2015-2016, e’ sospesa per gli enti del Servizio sanitario della regione Lazio l’applicazione delle limitazioni di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera.
4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.
5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle regioni per l’erogazione dei servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all’attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le modalita’ di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con successivi provvedimenti del Ministero della salute.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita interno di Comuni, Province e Citta metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita interno
Articolo 1 bis - Saldo di competenza delle regioni per lanno 2015
Articolo 1 ter - Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle citta metropolitane
Articolo 1 quater - Spese per investimenti delle regioni
Articolo 1 quinquies - Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza
Articolo 2 - Disposizioni finalizzate alla sostenibilita dellavvio a regime dellarmonizzazione contabile
Articolo 3 - Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta comunale 2015
Articolo 4 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 4 bis - Disposizioni per la funzionalita operativa delle Agenzie fiscali
Articolo 5 - Misure in materia di polizia provinciale
Articolo 5 bis - Proroga dellimpiego del personale militare appartenente alle Forze armate
Articolo 6 - Misure per emergenza liquidita di enti locali impegnati in ripristino legalita
Articolo 7 - Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
Articolo 7 bis - Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali
Articolo 8 - Incremento del Fondo per assicurare la liquidita per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
Articolo 8 bis - Disposizioni concernenti la regione Valle dAosta
Articolo 9 - Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita ed universita
Articolo 9 bis - Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 9 ter - Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci
Articolo 9 quater - Riduzione delle prestazioni inappropriate
Articolo 9 quinquies - Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 sexies - Potenziamento del monitoraggio sullacquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 septies - Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 octies - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 9 novies - Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute
Articolo 9 decies - Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016
Articolo 9 undecies - Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestivita dei pagamenti
Articolo 9 duodecies - Organizzazione e funzionamento dellAgenzia italiana del farmaco
Articolo 10 - Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta didentita elettronica
Articolo 11 - Misure urgenti per la legalita, la trasparenza e laccelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali
Articolo 11 bis - Disposizioni in materia di economia legale
Articolo 12 - Zone Franche urbane - Emilia
Articolo 13 - Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Articolo 13 bis - Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna
Articolo 13 ter - Misure per la città di Venezia
Articolo 13 quater - Proroga di termine di cantierabilità
Articolo 14 - Clausola di salvaguardia
Articolo 15 - Servizi per limpiego
Articolo 16 - Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Articolo 16 bis - Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dellumanità
Articolo 16 ter - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 16 quater - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria
Articolo 17 - Disposizioni finali
Articolo 18 - Entrata in vigore
Tabella 1 -
Tabella 2 -
Tabella A -
Tabella B -
