Articolo Normativa

Decreto Legge 19/6/2015 n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita’ dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali - TESTO COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 6 agosto 2015 , n. 125

Articolo 15

Servizi per l’impiego

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/8/2015, N. 125
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Servizi per l’impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonche’ dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilita’ di partecipazione del Ministero agli oneri di
funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita’ di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l’anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all’assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell’anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, e’ operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l’impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.
6. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.
6-bis. Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuita’ dei servizi erogati dai centri per l’impiego, le province e le citta’ metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita’ e condizioni, per l’esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, DL 30/12/2016, n. 244.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita’ interno di Comuni, Province e Citta’ metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita’ interno
Articolo 1 bis - Saldo di competenza delle regioni per l’anno 2015
Articolo 1 ter - Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle citta’ metropolitane
Articolo 1 quater - Spese per investimenti delle regioni
Articolo 1 quinquies - Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza
Articolo 2 - Disposizioni finalizzate alla sostenibilita’ dell’avvio a regime dell’armonizzazione contabile
Articolo 3 - Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta’ comunale 2015
Articolo 4 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 4 bis - Disposizioni per la funzionalita’ operativa delle Agenzie fiscali
Articolo 5 - Misure in materia di polizia provinciale
Articolo 5 bis - Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
Articolo 6 - Misure per emergenza liquidita’ di enti locali impegnati in ripristino legalita’
Articolo 7 - Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
Articolo 7 bis - Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali
Articolo 8 - Incremento del Fondo per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
Articolo 8 bis - Disposizioni concernenti la regione Valle d’Aosta
Articolo 9 - Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita’ ed universita’
Articolo 9 bis - Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 9 ter - Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci
Articolo 9 quater - Riduzione delle prestazioni inappropriate
Articolo 9 quinquies - Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 sexies - Potenziamento del monitoraggio sull’acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 septies - Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 octies - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 9 novies - Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute
Articolo 9 decies - Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016
Articolo 9 undecies - Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestivita’ dei pagamenti
Articolo 9 duodecies - Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco
Articolo 10 - Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d’identita’ elettronica
Articolo 11 - Misure urgenti per la legalita’, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali
Articolo 11 bis - Disposizioni in materia di economia legale
Articolo 12 - Zone Franche urbane - Emilia
Articolo 13 - Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Articolo 13 bis - Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna
Articolo 13 ter - Misure per la città di Venezia
Articolo 13 quater - Proroga di termine di cantierabilità
Articolo 14 - Clausola di salvaguardia
Articolo 15 - Servizi per l’impiego
Articolo 16 - Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Articolo 16 bis - Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità
Articolo 16 ter - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 16 quater - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria
Articolo 17 - Disposizioni finali
Articolo 18 - Entrata in vigore
Tabella 1 -
Tabella 2 -
Tabella A -
Tabella B -

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