Articolo Normativa

Decreto Legge 19/6/2015 n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita’ dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali - TESTO COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 6 agosto 2015 , n. 125

Articolo 12

Zone Franche urbane - Emilia

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/8/2015, N. 125
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Zone franche urbane - Emilia

1. Nell’intero territorio colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e’ istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all’interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai seguenti settori di attivita’, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
c) essere gia’ costituite alla data di presentazione dell’istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purche’ la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
d) svolgere la propria attivita’ all’interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all’ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l’unita’ locale all’interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell’Unione europea di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonche’ nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona franca;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attivita’ svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attivita’ economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019. (1)
7. Nell’ambito delle risorse gia’ stanziate ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e’ destinata all’attuazione del presente articolo. L’autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualita’.
7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. (2)
8. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita’ e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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(1) Comma sostituito dall'art. 14, DL 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27/2/2017, n. 19.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, DL 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27/2/2017, n. 19.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita’ interno di Comuni, Province e Citta’ metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita’ interno
Articolo 1 bis - Saldo di competenza delle regioni per l’anno 2015
Articolo 1 ter - Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle citta’ metropolitane
Articolo 1 quater - Spese per investimenti delle regioni
Articolo 1 quinquies - Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza
Articolo 2 - Disposizioni finalizzate alla sostenibilita’ dell’avvio a regime dell’armonizzazione contabile
Articolo 3 - Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta’ comunale 2015
Articolo 4 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 4 bis - Disposizioni per la funzionalita’ operativa delle Agenzie fiscali
Articolo 5 - Misure in materia di polizia provinciale
Articolo 5 bis - Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
Articolo 6 - Misure per emergenza liquidita’ di enti locali impegnati in ripristino legalita’
Articolo 7 - Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
Articolo 7 bis - Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali
Articolo 8 - Incremento del Fondo per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
Articolo 8 bis - Disposizioni concernenti la regione Valle d’Aosta
Articolo 9 - Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita’ ed universita’
Articolo 9 bis - Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 9 ter - Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci
Articolo 9 quater - Riduzione delle prestazioni inappropriate
Articolo 9 quinquies - Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 sexies - Potenziamento del monitoraggio sull’acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 septies - Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 octies - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 9 novies - Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute
Articolo 9 decies - Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016
Articolo 9 undecies - Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestivita’ dei pagamenti
Articolo 9 duodecies - Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco
Articolo 10 - Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d’identita’ elettronica
Articolo 11 - Misure urgenti per la legalita’, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali
Articolo 11 bis - Disposizioni in materia di economia legale
Articolo 12 - Zone Franche urbane - Emilia
Articolo 13 - Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Articolo 13 bis - Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna
Articolo 13 ter - Misure per la città di Venezia
Articolo 13 quater - Proroga di termine di cantierabilità
Articolo 14 - Clausola di salvaguardia
Articolo 15 - Servizi per l’impiego
Articolo 16 - Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Articolo 16 bis - Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità
Articolo 16 ter - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 16 quater - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria
Articolo 17 - Disposizioni finali
Articolo 18 - Entrata in vigore
Tabella 1 -
Tabella 2 -
Tabella A -
Tabella B -

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