Articolo Normativa

Decreto Legge 19/6/2015 n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita’ dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali - TESTO COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 6 agosto 2015 , n. 125

Articolo 9 quater

Riduzione delle prestazioni inappropriate

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 6/8/2015, N. 125
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Riduzione delle prestazioni inappropriate

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilita’ e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanita’ 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilita’ previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell’assistito.
3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilita’ della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l’informazione e l’aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.
5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l’ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l’ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell’accordo collettivo nazionale di lavoro e dell’accordo integrativo regionale.
6. La mancata adozione da parte dell’ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilita’ del direttore generale ed e’ valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.
7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall’introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l’anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l’1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno 2014.
8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l’evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.
9. A decorrere dall’anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, e’ applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, e’ applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall’anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell’allegato 2 al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, e’ ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita’ interno di Comuni, Province e Citta’ metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita’ interno
Articolo 1 bis - Saldo di competenza delle regioni per l’anno 2015
Articolo 1 ter - Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle citta’ metropolitane
Articolo 1 quater - Spese per investimenti delle regioni
Articolo 1 quinquies - Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza
Articolo 2 - Disposizioni finalizzate alla sostenibilita’ dell’avvio a regime dell’armonizzazione contabile
Articolo 3 - Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta’ comunale 2015
Articolo 4 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 4 bis - Disposizioni per la funzionalita’ operativa delle Agenzie fiscali
Articolo 5 - Misure in materia di polizia provinciale
Articolo 5 bis - Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
Articolo 6 - Misure per emergenza liquidita’ di enti locali impegnati in ripristino legalita’
Articolo 7 - Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
Articolo 7 bis - Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali
Articolo 8 - Incremento del Fondo per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
Articolo 8 bis - Disposizioni concernenti la regione Valle d’Aosta
Articolo 9 - Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita’ ed universita’
Articolo 9 bis - Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 9 ter - Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci
Articolo 9 quater - Riduzione delle prestazioni inappropriate
Articolo 9 quinquies - Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 sexies - Potenziamento del monitoraggio sull’acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 septies - Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 9 octies - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
Articolo 9 novies - Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute
Articolo 9 decies - Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016
Articolo 9 undecies - Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestivita’ dei pagamenti
Articolo 9 duodecies - Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco
Articolo 10 - Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d’identita’ elettronica
Articolo 11 - Misure urgenti per la legalita’, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali
Articolo 11 bis - Disposizioni in materia di economia legale
Articolo 12 - Zone Franche urbane - Emilia
Articolo 13 - Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Articolo 13 bis - Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna
Articolo 13 ter - Misure per la città di Venezia
Articolo 13 quater - Proroga di termine di cantierabilità
Articolo 14 - Clausola di salvaguardia
Articolo 15 - Servizi per l’impiego
Articolo 16 - Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Articolo 16 bis - Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità
Articolo 16 ter - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 16 quater - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria
Articolo 17 - Disposizioni finali
Articolo 18 - Entrata in vigore
Tabella 1 -
Tabella 2 -
Tabella A -
Tabella B -

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