Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 9
Articolo 40
Sostituzione dell'articolo 67 della L.R. 16/2008.
Sostituzione dell'articolo 67 della L.R. 16/2008.
1. L'articolo 67 della L.R. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 67
(Superficie agibile e superficie accessoria)
1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse.
2. Non sono da ricomprendere nella S.A.:
a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive;
b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia monofamiliare, bifamiliare e trifamiliare [10];
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri;
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all'articolo 19, quelle fuori terra di cui al comma 1 del medesimo articolo assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, quelle fuori terra al servizio di nuove strutture ricettive alberghiere nei limiti di cui all'articolo 19, comma 8, quelle interrate o al piano terreno, di cui all'articolo 9, comma 1, della L. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 19, comma 3, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione produttiva nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;
f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico;
g) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione d'uso.
3. Costituiscono superficie accessoria (S.Acc.) da non ricomprendere nella S.A., sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della S.A. per edifici aventi S.A. non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di S.A. eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato esclusivo;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l'agibilità;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera c);
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti dimensionali minimi di cui all'articolo 19, comma 1, nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti i limiti dimensionali di cui all'articolo 19, comma 8.
4. I Comuni nell'ambito della disciplina paesistica del PUC possono elevare le percentuali indicate al comma 3 sino al massimo del 50 per cento della S.A., individuando gli ambiti e i distretti di trasformazione ove sono ammessi gli incrementi della superficie accessoria in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ivi annesse.
5. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell'indice edificatorio:
a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
b) l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari finalizzato all'isolamento acustico.
6. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia).
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 5 della L.R. 16/2008.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 6 della L.R. 16/2008.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 16/2008.
Articolo 6 - Modifica dell'articolo 9 della L.R. 16/2008.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. 16/2008.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 12 della L.R. 16/2008.
Articolo 9 - Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 16/2008.
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 15 della L.R. 16/2008.
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 17 della L.R. 16/2008.
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. 16/2008.
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 19 della L.R. 16/2008.
Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 16/2008.
Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 21 della L.R. 16/2008.
Articolo 16 - Inserimento dell'articolo 21-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 16/2008.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 24 della L.R. 16/2008.
Articolo 19 - Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. 16/2008.
Articolo 20 - Modifiche all'articolo 26 della L.R. 16/2008.
Articolo 21 - Abrogazione dell'articolo 27 della L.R. 16/2008.
Articolo 22 - Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. 16/2008.
Articolo 23 - Sostituzione dell'articolo 29 della L.R. 16/2008.
Articolo 24 - Sostituzione dell'articolo 30 della L.R.16/2008.
Articolo 25 - Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 16/2008.
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. 16/2008.
Articolo 27 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. 16/2008.
Articolo 28 - Sostituzione dell'articolo 37 della L.R. 16/2008.
Articolo 29 - Sostituzione dell'articolo 38 della L.R. 16/2008.
Articolo 30 - Modifiche all'articolo 39 della L.R. 16/2008.
Articolo 31 - Modifiche all'articolo 42 della L.R. 16/2008.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 43 della L.R. 16/2008.
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 44 della L.R. 16/2008.
Articolo 34 - Modifiche all'articolo 45 della L.R. 16/2008.
Articolo 35 - Sostituzione dell'articolo 46 della L.R. 16/2008.
Articolo 36 - Sostituzione dell'articolo 47 della L.R. 16/2008.
Articolo 37 - Sostituzione dell'articolo 49 della L.R. 16/2008.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 51 della L.R. 16/2008.
Articolo 39 - Sostituzione dell'articolo 59 della L.R. 16/2008.
Articolo 40 - Sostituzione dell'articolo 67 della L.R. 16/2008.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 67-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 42 - Sostituzione dell'articolo 70 della L.R. 16/2008.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 84 della L.R. 16/2008.
Articolo 44 - Modifica all'articolo 89 della L.R. 16/2008.
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25(Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).
Articolo 46 - Modifica all'articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).
Articolo 47 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49(Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).
Articolo 48 - Norma transitoria.
Articolo 49 - Competenza della Giunta comunale all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali.
Articolo 50 - Abrogazione di norme.
Allegato 1 - (Articolo 21-bis) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA
Allegato 2 - (Articolo 23) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria
