Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 9

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Articolo 25

Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 16/2008.

Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 16/2008.


1. L'articolo 31 della L.R. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 31
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo SUE, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio.
2. La domanda è accompagnata da:
a) relazione del progettista abilitato sulla conformità del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti urbanistici vigenti e adottati ed al regolamento edilizio;
b) attestazione sulla conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull'attività edilizia nonché rispetto alla valutazione preventiva di cui all'articolo 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, devono essere allegati alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco ed il parere della ASL.
3. Il responsabile dello sportello unico, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Il responsabile del procedimento può motivatamente richiedere, una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti comunque denominati di altre amministrazioni, ovvero gli stessi siano già stati acquisiti dal richiedente ed allegati alla domanda, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull'assentibilità dell'intervento sotto i vari profili previa acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali, compreso quello della commissione edilizia se prevista dal regolamento edilizio. Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il dirigente o il responsabile dell'ufficio rilascia il permesso di costruire e lo comunica all'interessato.
6. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione edilizia, la necessità di modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per un'audizione nel rispetto dei termini di cui al comma 5 relativi alla conclusione dell'istruttoria.
7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. I termini di cui al comma 5 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata.
8. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l'istruttoria, ritenga non accoglibile l'istanza di rilascio del permesso di costruire, prima della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 è fissato in quaranta giorni.
9. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 5 o al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici culturali e/o ambientali per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete alla stessa Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o di quaranta giorni di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto abilitativo comunque denominato per la cui acquisizione il responsabile dello sportello può fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale e l'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela non sia allegato all'istanza, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisizione degli atti necessari. Il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o il termine di quaranta giorni di cui al comma 8 decorrono dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
12. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio.
13. Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al richiedente da parte del responsabile del procedimento da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono raddoppiati.
14. Nel caso in cui nella conferenza di servizi deliberante si siano registrate posizioni di dissenso:
a) da parte di amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-quater della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e il dirigente o il responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione sul dissenso, adotta il provvedimento finale di pronuncia sull'istanza;
b) da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32.
15. Del provvedimento finale è data comunicazione all'interessato e, in caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire, è data altresì notizia al pubblico nei modi e nei termini di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui l'intervento sia subordinato alla stipula di un atto convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto dall'approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. L'approvazione della convenzione nell'ipotesi di ricorso alla conferenza di servizi deve essere effettuata prima della seduta deliberante. In ogni caso l'efficacia del permesso resta sospesa fino alla stipula dell'atto convenzionale.".

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia).
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 5 della L.R. 16/2008.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 6 della L.R. 16/2008.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 16/2008.
Articolo 6 - Modifica dell'articolo 9 della L.R. 16/2008.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. 16/2008.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 12 della L.R. 16/2008.
Articolo 9 - Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 16/2008.
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 15 della L.R. 16/2008.
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 17 della L.R. 16/2008.
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. 16/2008.
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 19 della L.R. 16/2008.
Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 16/2008.
Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 21 della L.R. 16/2008.
Articolo 16 - Inserimento dell'articolo 21-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 16/2008.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 24 della L.R. 16/2008.
Articolo 19 - Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. 16/2008.
Articolo 20 - Modifiche all'articolo 26 della L.R. 16/2008.
Articolo 21 - Abrogazione dell'articolo 27 della L.R. 16/2008.
Articolo 22 - Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. 16/2008.
Articolo 23 - Sostituzione dell'articolo 29 della L.R. 16/2008.
Articolo 24 - Sostituzione dell'articolo 30 della L.R.16/2008.
Articolo 25 - Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 16/2008.
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. 16/2008.
Articolo 27 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. 16/2008.
Articolo 28 - Sostituzione dell'articolo 37 della L.R. 16/2008.
Articolo 29 - Sostituzione dell'articolo 38 della L.R. 16/2008.
Articolo 30 - Modifiche all'articolo 39 della L.R. 16/2008.
Articolo 31 - Modifiche all'articolo 42 della L.R. 16/2008.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 43 della L.R. 16/2008.
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 44 della L.R. 16/2008.
Articolo 34 - Modifiche all'articolo 45 della L.R. 16/2008.
Articolo 35 - Sostituzione dell'articolo 46 della L.R. 16/2008.
Articolo 36 - Sostituzione dell'articolo 47 della L.R. 16/2008.
Articolo 37 - Sostituzione dell'articolo 49 della L.R. 16/2008.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 51 della L.R. 16/2008.
Articolo 39 - Sostituzione dell'articolo 59 della L.R. 16/2008.
Articolo 40 - Sostituzione dell'articolo 67 della L.R. 16/2008.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 67-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 42 - Sostituzione dell'articolo 70 della L.R. 16/2008.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 84 della L.R. 16/2008.
Articolo 44 - Modifica all'articolo 89 della L.R. 16/2008.
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25(Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).
Articolo 46 - Modifica all'articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).
Articolo 47 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49(Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).
Articolo 48 - Norma transitoria.
Articolo 49 - Competenza della Giunta comunale all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali.
Articolo 50 - Abrogazione di norme.
Allegato 1 - (Articolo 21-bis) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA
Allegato 2 - (Articolo 23) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria

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