Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 9
Articolo 15
Sostituzione dell'articolo 21 della L.R. 16/2008.
Sostituzione dell'articolo 21 della L.R. 16/2008.
1. L'articolo 21 della L.R. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 21 (Attività urbanistico-edilizia libera)
1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA obbligatoria né a SCIA, purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei parchi:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell'articolo 6;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) gli interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonché l'installazione di coperture stagionali prive di struttura in muratura destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
e) l'installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell'attività di cantiere e connessi interventi edilizi già assentiti e da rimuovere ad ultimazione dei lavori, di manufatti diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e da rimuovere al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a tre mesi, nonché l'installazione di manufatti strettamente funzionali all'esercizio dell'attività cantieristica navale aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati da collocare nelle aree destinate a cantieristica navale e da rimuovere alla conclusione dell'attività;
f) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati "palchi", di cui all'articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, riconducibili all'attività agro-silvo-pastorale;
g) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;
h) l'installazione di manufatti o l'occupazione di aree per esposizione o deposito di merci o materiali soggetti a concessione amministrativa per esigenze temporanee di utilizzo del suolo pubblico di durata non superiore ad un anno;
i) l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a trentasei mesi e da rimuovere comunque al termine della campagna di misurazione.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia).
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 5 della L.R. 16/2008.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 6 della L.R. 16/2008.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 16/2008.
Articolo 6 - Modifica dell'articolo 9 della L.R. 16/2008.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. 16/2008.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 12 della L.R. 16/2008.
Articolo 9 - Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 16/2008.
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 15 della L.R. 16/2008.
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 17 della L.R. 16/2008.
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. 16/2008.
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 19 della L.R. 16/2008.
Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 16/2008.
Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 21 della L.R. 16/2008.
Articolo 16 - Inserimento dell'articolo 21-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 16/2008.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 24 della L.R. 16/2008.
Articolo 19 - Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. 16/2008.
Articolo 20 - Modifiche all'articolo 26 della L.R. 16/2008.
Articolo 21 - Abrogazione dell'articolo 27 della L.R. 16/2008.
Articolo 22 - Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. 16/2008.
Articolo 23 - Sostituzione dell'articolo 29 della L.R. 16/2008.
Articolo 24 - Sostituzione dell'articolo 30 della L.R.16/2008.
Articolo 25 - Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 16/2008.
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. 16/2008.
Articolo 27 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. 16/2008.
Articolo 28 - Sostituzione dell'articolo 37 della L.R. 16/2008.
Articolo 29 - Sostituzione dell'articolo 38 della L.R. 16/2008.
Articolo 30 - Modifiche all'articolo 39 della L.R. 16/2008.
Articolo 31 - Modifiche all'articolo 42 della L.R. 16/2008.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 43 della L.R. 16/2008.
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 44 della L.R. 16/2008.
Articolo 34 - Modifiche all'articolo 45 della L.R. 16/2008.
Articolo 35 - Sostituzione dell'articolo 46 della L.R. 16/2008.
Articolo 36 - Sostituzione dell'articolo 47 della L.R. 16/2008.
Articolo 37 - Sostituzione dell'articolo 49 della L.R. 16/2008.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 51 della L.R. 16/2008.
Articolo 39 - Sostituzione dell'articolo 59 della L.R. 16/2008.
Articolo 40 - Sostituzione dell'articolo 67 della L.R. 16/2008.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 67-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 42 - Sostituzione dell'articolo 70 della L.R. 16/2008.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 84 della L.R. 16/2008.
Articolo 44 - Modifica all'articolo 89 della L.R. 16/2008.
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25(Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).
Articolo 46 - Modifica all'articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).
Articolo 47 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49(Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).
Articolo 48 - Norma transitoria.
Articolo 49 - Competenza della Giunta comunale all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali.
Articolo 50 - Abrogazione di norme.
Allegato 1 - (Articolo 21-bis) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA
Allegato 2 - (Articolo 23) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria
