Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 9
Articolo 32
Sostituzione dell'articolo 43 della L.R. 16/2008.
Sostituzione dell'articolo 43 della L.R. 16/2008.
1. L'articolo 43 della L.R. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 43
(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 21-bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell'articolo 25, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00. Agli interventi, di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, si applica una sanzione pecuniaria di euro 1.033,00, senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del territorio.
2. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.
3. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti in assenza di SCIA o di DIA obbligatoria e interessino immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, può ordinare la demolizione o la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
4. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nell'articolo 2, lettera A, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede alla Soprintendenza competente apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il responsabile dello SUE provvede autonomamente ordinando la demolizione o la restituzione in pristino o irrogando la sanzione da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
5. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono presentare istanza di accertamento di conformità versando la somma, non inferiore a euro 1.033,00 e non superiore a euro 10.329,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio, salva la possibilità di versamento diretto dell'importo massimo della ridetta sanzione da parte dell'interessato. Resta fermo comunque il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a SCIA o a DIA onerosa ai sensi degli articoli 38 e 39. Nel caso in cui l'intervento sia stato realizzato in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione, il rilascio del titolo in sanatoria deve essere preceduto dall'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sulla richiesta di accertamento di conformità, il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto.
7. Ove l'intervento iniziato o realizzato a seguito di SCIA o di DIA obbligatoria concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione di cui agli articoli 21-bis e 23, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 51 e 59 con possibilità di conseguire l'accertamento di conformità di cui all'articolo 49, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.
8. Non è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 4, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sia conseguita dall'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale. In tale caso, la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-edilizi è subordinata al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, ridotto di un terzo e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia).
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 5 della L.R. 16/2008.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 6 della L.R. 16/2008.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 16/2008.
Articolo 6 - Modifica dell'articolo 9 della L.R. 16/2008.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. 16/2008.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 12 della L.R. 16/2008.
Articolo 9 - Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 16/2008.
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 15 della L.R. 16/2008.
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 17 della L.R. 16/2008.
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. 16/2008.
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 19 della L.R. 16/2008.
Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 16/2008.
Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 21 della L.R. 16/2008.
Articolo 16 - Inserimento dell'articolo 21-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 16/2008.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 24 della L.R. 16/2008.
Articolo 19 - Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. 16/2008.
Articolo 20 - Modifiche all'articolo 26 della L.R. 16/2008.
Articolo 21 - Abrogazione dell'articolo 27 della L.R. 16/2008.
Articolo 22 - Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. 16/2008.
Articolo 23 - Sostituzione dell'articolo 29 della L.R. 16/2008.
Articolo 24 - Sostituzione dell'articolo 30 della L.R.16/2008.
Articolo 25 - Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 16/2008.
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. 16/2008.
Articolo 27 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. 16/2008.
Articolo 28 - Sostituzione dell'articolo 37 della L.R. 16/2008.
Articolo 29 - Sostituzione dell'articolo 38 della L.R. 16/2008.
Articolo 30 - Modifiche all'articolo 39 della L.R. 16/2008.
Articolo 31 - Modifiche all'articolo 42 della L.R. 16/2008.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 43 della L.R. 16/2008.
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 44 della L.R. 16/2008.
Articolo 34 - Modifiche all'articolo 45 della L.R. 16/2008.
Articolo 35 - Sostituzione dell'articolo 46 della L.R. 16/2008.
Articolo 36 - Sostituzione dell'articolo 47 della L.R. 16/2008.
Articolo 37 - Sostituzione dell'articolo 49 della L.R. 16/2008.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 51 della L.R. 16/2008.
Articolo 39 - Sostituzione dell'articolo 59 della L.R. 16/2008.
Articolo 40 - Sostituzione dell'articolo 67 della L.R. 16/2008.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 67-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 42 - Sostituzione dell'articolo 70 della L.R. 16/2008.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 84 della L.R. 16/2008.
Articolo 44 - Modifica all'articolo 89 della L.R. 16/2008.
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25(Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).
Articolo 46 - Modifica all'articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).
Articolo 47 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49(Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).
Articolo 48 - Norma transitoria.
Articolo 49 - Competenza della Giunta comunale all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali.
Articolo 50 - Abrogazione di norme.
Allegato 1 - (Articolo 21-bis) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA
Allegato 2 - (Articolo 23) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria
