Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 5/4/2012 n. 9

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Articolo 17

Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 16/2008.

Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 16/2008.

1. L'articolo 23 della L.R. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
(Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a DIA alternativa al permesso di costruire)
1. Sono assoggettati a DIA obbligatoria, salvi i casi assoggettati a SCIA di cui all'articolo 21-bis, i seguenti interventi purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi:
a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, comportanti modifiche all'esterno dell'edificio volte all'inserimento o al rinnovo di elementi accessori e degli impianti che siano idonei alla conservazione ed alla funzionalità dell'edificio ed anche rispondenti ai requisiti ed agli standard previsti dalle normative di settore e di risparmio energetico;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10, comportanti modifiche all'esterno dell'edificio, sempreché puntualmente disciplinate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, ivi compresi la demolizione e successiva ricostruzione nonché gli ampliamenti della volumetria esistente entro soglie percentuali massime predeterminate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale o da altre leggi speciali;
c) le opere di natura pertinenziale come definite all'articolo 17, comportanti creazione di volumetria e sempreché le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
d) la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 contenente l'elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione di tali impianti ed essere modificati i parametri e le dimensioni di cui all'Allegato 2 in adeguamento alle disposizioni statali o regionali di settore;
e) la realizzazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, diversi da quelli al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
f) l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria realizzate da privati se specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzate in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
g) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo sempreché tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.
2. Sono altresì realizzabili mediante DIA alternativa al permesso di costruire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché di nuova costruzione che non siano ricompresi nel comma 1 o che eccedano i limiti ivi previsti purché risultino:
a) disciplinati da strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci ovvero regolati da specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente strumento urbanistico generale o nel PUC;
b) già assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale mediante rilascio di autorizzazione a norma dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di presentazione della DIA [4].
3. Gli interventi realizzabili mediante DIA obbligatoria o DIA alternativa al permesso di costruire di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino incremento del carico urbanistico o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico ai sensi dell'articolo 38.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e/o dell'aspetto esteriore degli edifici.
5. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 sono ammissibili in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia, nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nei casi in cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening la DIA deve essere corredata dalla relativa pronuncia che è comprensiva della valutazione d'incidenza naturalistico-ambientale, dell'autorizzazione paesistico-ambientale rilasciata dalla Regione e dell'eventuale deroga al vigente PTCP.".

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia).
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 5 della L.R. 16/2008.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 6 della L.R. 16/2008.
Articolo 5 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 16/2008.
Articolo 6 - Modifica dell'articolo 9 della L.R. 16/2008.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. 16/2008.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 12 della L.R. 16/2008.
Articolo 9 - Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 16/2008.
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 15 della L.R. 16/2008.
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 17 della L.R. 16/2008.
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. 16/2008.
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 19 della L.R. 16/2008.
Articolo 14 - Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 16/2008.
Articolo 15 - Sostituzione dell'articolo 21 della L.R. 16/2008.
Articolo 16 - Inserimento dell'articolo 21-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 17 - Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 16/2008.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 24 della L.R. 16/2008.
Articolo 19 - Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. 16/2008.
Articolo 20 - Modifiche all'articolo 26 della L.R. 16/2008.
Articolo 21 - Abrogazione dell'articolo 27 della L.R. 16/2008.
Articolo 22 - Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. 16/2008.
Articolo 23 - Sostituzione dell'articolo 29 della L.R. 16/2008.
Articolo 24 - Sostituzione dell'articolo 30 della L.R.16/2008.
Articolo 25 - Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. 16/2008.
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. 16/2008.
Articolo 27 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. 16/2008.
Articolo 28 - Sostituzione dell'articolo 37 della L.R. 16/2008.
Articolo 29 - Sostituzione dell'articolo 38 della L.R. 16/2008.
Articolo 30 - Modifiche all'articolo 39 della L.R. 16/2008.
Articolo 31 - Modifiche all'articolo 42 della L.R. 16/2008.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 43 della L.R. 16/2008.
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 44 della L.R. 16/2008.
Articolo 34 - Modifiche all'articolo 45 della L.R. 16/2008.
Articolo 35 - Sostituzione dell'articolo 46 della L.R. 16/2008.
Articolo 36 - Sostituzione dell'articolo 47 della L.R. 16/2008.
Articolo 37 - Sostituzione dell'articolo 49 della L.R. 16/2008.
Articolo 38 - Modifiche all'articolo 51 della L.R. 16/2008.
Articolo 39 - Sostituzione dell'articolo 59 della L.R. 16/2008.
Articolo 40 - Sostituzione dell'articolo 67 della L.R. 16/2008.
Articolo 41 - Inserimento dell'articolo 67-bis della L.R. 16/2008.
Articolo 42 - Sostituzione dell'articolo 70 della L.R. 16/2008.
Articolo 43 - Sostituzione dell'articolo 84 della L.R. 16/2008.
Articolo 44 - Modifica all'articolo 89 della L.R. 16/2008.
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25(Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia).
Articolo 46 - Modifica all'articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).
Articolo 47 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49(Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).
Articolo 48 - Norma transitoria.
Articolo 49 - Competenza della Giunta comunale all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali.
Articolo 50 - Abrogazione di norme.
Allegato 1 - (Articolo 21-bis) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA
Allegato 2 - (Articolo 23) - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria

Sorry. No data so far.