Articolo Normativa

Decreto Legge 6/6/2012 n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012

Articolo 11 bis

Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 1/8/2012, N.122
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Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

[1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, la ristrutturazione e il ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attivita' in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 e' pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati e' fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
3. I criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalita' del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .] (1)
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(1) Articolo dapprima aggiunto dalla legge di conversione 1/8/2012, n. 122 e, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 877, L. 28/12/2015, n. 208.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
Articolo 2 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Articolo 3 - Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
Articolo 4 - Ricostruzione e funzionalita’ degli edifici e dei servizi pubblici nonche’ interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
Articolo 4 bis - Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Articolo 5 - Ulteriori interventi a favore delle scuole
Articolo 5 bis - Disposizioni in materia di controlli antimafia
Articolo 6 - Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
Articolo 7 - Deroga al patto di stabilita’ interno
Articolo 7 bis - Crediti vantati dalle imprese
Articolo 8 - Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
Articolo 9 - Differimento di termini per gli enti locali
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 bis - Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
Articolo 12 - Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 
Articolo 12 bis - Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese
Articolo 13 - Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
Articolo 15 - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 16 - Promozione turistica
Articolo 17 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Articolo 18 - Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
Articolo 19 - Semplificazione di procedure di autorizzazione
Articolo 19 bis - Zone a burocrazia zero
Articolo 19 ter - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore
Allegato -