Decreto Legge 6/6/2012 n. 74
Articolo 15
Sostegno al reddito dei lavoratori
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1/8/2012, N. 122
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Capo II - Interventi per la ripresa economica
Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito
degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino
applicazione le vigenti disposizioni in materia di
interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa,
con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma
3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', definita anche
secondo le forme e le modalita' previste per la concessione
degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore
a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi
con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di
spesa indicato al medesimo comma 3.
(1)
2. In favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti da definire con il
decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia
e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi,
ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta,
con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma
3, una indennita' una tantum nella misura da determinarsi
con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di
spesa indicato al medesimo comma 3. (1)
3. Le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l’anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le
provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui
al comma 2. L’onere derivante dal riconoscimento dei predetti
benefici pari a 70 milioni di euro per l’anno 2012 e’ posto a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.
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(1) Comma modificato dall'art. 11, DL 10/10/2012, n. 174 , convertito, con modificazioni dalla L. 7/12/2012, n. 213.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioniArticolo 2 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Articolo 3 - Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
Articolo 4 - Ricostruzione e funzionalita degli edifici e dei servizi pubblici nonche interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
Articolo 4 bis - Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Articolo 5 - Ulteriori interventi a favore delle scuole
Articolo 5 bis - Disposizioni in materia di controlli antimafia
Articolo 6 - Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
Articolo 7 - Deroga al patto di stabilita interno
Articolo 7 bis - Crediti vantati dalle imprese
Articolo 8 - Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
Articolo 9 - Differimento di termini per gli enti locali
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 bis - Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
Articolo 12 - Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 12 bis - Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese
Articolo 13 - Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
Articolo 15 - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 16 - Promozione turistica
Articolo 17 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Articolo 18 - Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
Articolo 19 - Semplificazione di procedure di autorizzazione
Articolo 19 bis - Zone a burocrazia zero
Articolo 19 ter - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore
Allegato -