Articolo Normativa

Decreto Legge 6/6/2012 n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012

Articolo 19

Semplificazione di procedure di autorizzazione

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1/8/2012, N. 122
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Capo III - Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

Semplificazione di procedure di autorizzazione

1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al comma 2 puo' svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.
2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [articolo 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto] ed in materia di AIA [articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006] sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore.
2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
Articolo 2 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Articolo 3 - Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
Articolo 4 - Ricostruzione e funzionalita’ degli edifici e dei servizi pubblici nonche’ interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
Articolo 4 bis - Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Articolo 5 - Ulteriori interventi a favore delle scuole
Articolo 5 bis - Disposizioni in materia di controlli antimafia
Articolo 6 - Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
Articolo 7 - Deroga al patto di stabilita’ interno
Articolo 7 bis - Crediti vantati dalle imprese
Articolo 8 - Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
Articolo 9 - Differimento di termini per gli enti locali
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 bis - Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
Articolo 12 - Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 
Articolo 12 bis - Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese
Articolo 13 - Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
Articolo 15 - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 16 - Promozione turistica
Articolo 17 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Articolo 18 - Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
Articolo 19 - Semplificazione di procedure di autorizzazione
Articolo 19 bis - Zone a burocrazia zero
Articolo 19 ter - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore
Allegato -