Articolo Normativa

Decreto Legge 6/6/2012 n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012

Articolo 2

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1/8/2012, N. 122
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Capo I - Interventi immediati per il superamento dell’emergenza

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo' provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato. (1)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3, dall'art. 8, commi 3 e 15-ter, e dall'art. 13. Sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni. Sulle contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. (1) (3)
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(1) Comma modificato dall'art. 11, DL 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla L. 7/12/2012, n. 213.
(2) Comma modificato dall'art. 6, DL 26/4/2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
Articolo 2 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Articolo 3 - Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
Articolo 4 - Ricostruzione e funzionalita’ degli edifici e dei servizi pubblici nonche’ interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
Articolo 4 bis - Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Articolo 5 - Ulteriori interventi a favore delle scuole
Articolo 5 bis - Disposizioni in materia di controlli antimafia
Articolo 6 - Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
Articolo 7 - Deroga al patto di stabilita’ interno
Articolo 7 bis - Crediti vantati dalle imprese
Articolo 8 - Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
Articolo 9 - Differimento di termini per gli enti locali
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 bis - Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
Articolo 12 - Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 
Articolo 12 bis - Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese
Articolo 13 - Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
Articolo 15 - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 16 - Promozione turistica
Articolo 17 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Articolo 18 - Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
Articolo 19 - Semplificazione di procedure di autorizzazione
Articolo 19 bis - Zone a burocrazia zero
Articolo 19 ter - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore
Allegato -