Decreto Legge 6/6/2012 n. 74
Articolo 12
Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1/8/2012, N. 122
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Capo II - Interventi per la ripresa economica
Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per l'attivita' di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 sono assegnati, ai sensi del comma 3, 50 milioni di euro sulla contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.
2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione.
3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita' speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della successiva riassegnazione alla contabilita' speciale di cui al comma 1 del presente articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioniArticolo 2 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Articolo 3 - Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
Articolo 4 - Ricostruzione e funzionalita degli edifici e dei servizi pubblici nonche interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
Articolo 4 bis - Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Articolo 5 - Ulteriori interventi a favore delle scuole
Articolo 5 bis - Disposizioni in materia di controlli antimafia
Articolo 6 - Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
Articolo 7 - Deroga al patto di stabilita interno
Articolo 7 bis - Crediti vantati dalle imprese
Articolo 8 - Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
Articolo 9 - Differimento di termini per gli enti locali
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 bis - Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
Articolo 12 - Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 12 bis - Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese
Articolo 13 - Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
Articolo 15 - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 16 - Promozione turistica
Articolo 17 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Articolo 18 - Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
Articolo 19 - Semplificazione di procedure di autorizzazione
Articolo 19 bis - Zone a burocrazia zero
Articolo 19 ter - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Articolo 20 - Copertura finanziaria
Articolo 21 - Entrata in vigore
Allegato -