Legge Regionale Toscana 28/11/2011 n. 63
Articolo 19
Entrata in vigore
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 19 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 3 - Inserimento dellarticolo 19 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 19 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 29 bis nella l.r.28/2005
Articolo 7 - Inserimento del Capo V bis nel titolo II della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 40 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 40 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 40 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 11 - Inserimento dellarticolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 40 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28 /2005
Articolo 14 - Norme di prima applicazione in materia di outlet
Articolo 15 - Presentazione del DURC
Articolo 16 - Verifica telematica della regolarità contributiva
Articolo 17 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche
Articolo 18 - Sostituzione della DIA con la SCIA
Articolo 19 - Entrata in vigore
