Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/11/2011 n. 63

Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Articolo 15

Presentazione del DURC

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Presentazione del DURC

1. Nelle more della realizzazione di sistemi di verifica in via telematica della regolarità contributiva da parte dei comuni: a) il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 28/2005 sono subordinati alla presentazione del DURC, di cui all’articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006, al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP);
b) i soggetti abilitati presentano il DURC al comune competente per territorio, tramite lo SUAP, ai fini della verifica annuale di cui all’articolo 40 bis, comma 2 della l.r. 28/2005, nei termini ivi previsti; in caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, il DURC è presentato in originale, tramite lo SUAP, al comune di residenza, ed in copia conforme all’originale, agli altri comuni interessati;
c) le imprese di cui all’articolo 40 bis, comma 3, della l.r. 28/2005, nei termini ivi previsti, presentano il DURC al comune competente per territorio, tramite lo SUAP;
d) i soggetti cedenti e subentranti nella gestione o nella proprietà dell’azienda o in un ramo d’azienda presentano il DURC al comune, tramite lo SUAP, ai sensi dell’articolo 77, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 28/2005.
2. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui al comma 1 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPS.
3. In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi del comma 1, lettera b), si applicano la sanzione e le disposizioni di cui all’articolo 40 quinquies, commi 1, 2 e 3, della l.r. 28/2005.
4. In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi del comma 1, lettera c), si applica la sanzione di cui all’articolo 40 quinquies, comma 4, della l.r. 28/2005.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 2 - Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 3 - Inserimento dell’articolo 19 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 4 - Inserimento dell’articolo 19 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r.28/2005
Articolo 7 - Inserimento del Capo V bis nel titolo II della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 40 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 40 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 11 - Inserimento dell’articolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 12 - Inserimento dell’articolo 40 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28 /2005
Articolo 14 - Norme di prima applicazione in materia di outlet
Articolo 15 - Presentazione del DURC
Articolo 16 - Verifica telematica della regolarità contributiva
Articolo 17 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche
Articolo 18 - Sostituzione della DIA con la SCIA
Articolo 19 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.