Legge Regionale Toscana 28/11/2011 n. 63
Articolo 15
Presentazione del DURC
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Presentazione del DURC
1. Nelle more della realizzazione di sistemi di verifica in via telematica della regolarità contributiva da parte dei comuni: a) il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 28/2005 sono subordinati alla presentazione del DURC, di cui all’articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006, al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP);
b) i soggetti abilitati presentano il DURC al comune competente per territorio, tramite lo SUAP, ai fini della verifica annuale di cui all’articolo 40 bis, comma 2 della l.r. 28/2005, nei termini ivi previsti; in caso di titoli abilitativi che riguardano attività in più comuni, il DURC è presentato in originale, tramite lo SUAP, al comune di residenza, ed in copia conforme all’originale, agli altri comuni interessati;
c) le imprese di cui all’articolo 40 bis, comma 3, della l.r. 28/2005, nei termini ivi previsti, presentano il DURC al comune competente per territorio, tramite lo SUAP;
d) i soggetti cedenti e subentranti nella gestione o nella proprietà dell’azienda o in un ramo d’azienda presentano il DURC al comune, tramite lo SUAP, ai sensi dell’articolo 77, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 28/2005.
2. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui al comma 1 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPS.
3. In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi del comma 1, lettera b), si applicano la sanzione e le disposizioni di cui all’articolo 40 quinquies, commi 1, 2 e 3, della l.r. 28/2005.
4. In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi del comma 1, lettera c), si applica la sanzione di cui all’articolo 40 quinquies, comma 4, della l.r. 28/2005.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 19 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 3 - Inserimento dellarticolo 19 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 19 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 29 bis nella l.r.28/2005
Articolo 7 - Inserimento del Capo V bis nel titolo II della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 40 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 40 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 40 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 11 - Inserimento dellarticolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 40 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28 /2005
Articolo 14 - Norme di prima applicazione in materia di outlet
Articolo 15 - Presentazione del DURC
Articolo 16 - Verifica telematica della regolarità contributiva
Articolo 17 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche
Articolo 18 - Sostituzione della DIA con la SCIA
Articolo 19 - Entrata in vigore
