Legge Regionale Toscana 28/11/2011 n. 63
Articolo 2
Inserimento dellarticolo 19 bis nella l.r. 28/2005
Capo I - Disciplina degli outlet
Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 28/2005
1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:
“Art. 19 bis
Outlet
1. La vendita in outlet può essere effettuata all’interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale.
2. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della
presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 19 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 3 - Inserimento dellarticolo 19 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 19 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 29 bis nella l.r.28/2005
Articolo 7 - Inserimento del Capo V bis nel titolo II della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 40 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 40 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 40 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 11 - Inserimento dellarticolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 40 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28 /2005
Articolo 14 - Norme di prima applicazione in materia di outlet
Articolo 15 - Presentazione del DURC
Articolo 16 - Verifica telematica della regolarità contributiva
Articolo 17 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche
Articolo 18 - Sostituzione della DIA con la SCIA
Articolo 19 - Entrata in vigore
