Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/11/2011 n. 63

Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Articolo 14

Norme di prima applicazione in materia di outlet

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Norme di prima applicazione in materia di outlet

1. Gli esercizi commerciali in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all’adeguamento della propria attività alle disposizioni di cui al capo I in materia di outlet entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 2 - Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 3 - Inserimento dell’articolo 19 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 4 - Inserimento dell’articolo 19 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r.28/2005
Articolo 7 - Inserimento del Capo V bis nel titolo II della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 40 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 40 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 11 - Inserimento dell’articolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 12 - Inserimento dell’articolo 40 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28 /2005
Articolo 14 - Norme di prima applicazione in materia di outlet
Articolo 15 - Presentazione del DURC
Articolo 16 - Verifica telematica della regolarità contributiva
Articolo 17 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche
Articolo 18 - Sostituzione della DIA con la SCIA
Articolo 19 - Entrata in vigore

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