Legge Regionale Toscana 28/11/2011 n. 63
Articolo 5
Modifiche allarticolo 102 della l.r. 28/2005
Capo I - Disciplina degli outlet
Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 102 della l.r.
28/2005 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. L’utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all’articolo 19 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
1 ter. In caso di violazione del divieto di cui all’articolo 19 quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 19 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 3 - Inserimento dellarticolo 19 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 19 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 29 bis nella l.r.28/2005
Articolo 7 - Inserimento del Capo V bis nel titolo II della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 40 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 40 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 40 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 11 - Inserimento dellarticolo 40 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 40 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28 /2005
Articolo 14 - Norme di prima applicazione in materia di outlet
Articolo 15 - Presentazione del DURC
Articolo 16 - Verifica telematica della regolarità contributiva
Articolo 17 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche
Articolo 18 - Sostituzione della DIA con la SCIA
Articolo 19 - Entrata in vigore
