Articolo Normativa

Regolamento Regionale Puglia 24/3/2011 n. 5

Regolamento per la Gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.

Articolo 11

Disposizioni per l’accettazione di Terre e Rocce da scavo

Disposizioni per l’accettazione di Terre e Rocce da scavo

A. Le Ditte titolari di cave attive, una volta autorizzate ad introdurre in cava Terre e Rocce da scavo, prima dell’inizio dei lavori di deposito devono presentare un DSS nel quale sono stati valutati tutti i rischi relativi ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS Coordinato nel caso che il trasporto venga effettuato da altre Ditte.
B. La Ditta autorizzata, prima di accettare in cava le Terre e Rocce da scavo, deve inviare una comunicazione al Comune di provenienza del materiale e al Servizio Attività Estrattive nella quale devono essere indicati:
La qualità del materiale;
I volumi di materiale interessati;
Il sito di provenienza con i dati di approvazione del relativo progetto. Vanno allegate copia dell’avvenuta presentazione al Comune interessato, copia dell’Autorizzazione (DIA, Permesso di Costruire, VIA ecc.) e Dichiarazione di Atto Notorio, con timbro e firma del Direttore dei Lavori, attestante che il materiale non proviene da siti inquinati o potenzialmente inquinati.


 


 

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Obiettivi e finalità
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Ambito di Applicazione
Articolo 5 - Norme Generali
Articolo 6 - Accertamento qualitativo dei materiali
Articolo 7 - Autorizzazione
Articolo 8 - Trasporto
Articolo 9 - Registro di Scarico
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Disposizioni per l’accettazione di Terre e Rocce da scavo
Articolo 12 - Piani di Recupero
Articolo 13 - Piani Particolareggiati
Articolo 14 - Sospensione, Decadenza, Revoca
Allegato 1 - Linee guida per le verifiche analitiche dei materiali naturali da scavo