Regolamento Regionale Puglia 24/3/2011 n. 5
Articolo 8
Trasporto
Trasporto
Le Terre e Rocce da scavo possono essere depositate in cava solo se accompagnate durante il trasporto da un Formulario di Identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza, con indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e quello di destinazione (data, ora di partenza e arrivo del mezzo in cava) nonché la qualità e quantità del materiale espressa in metri cubi di volume sul luogo di provenienza ed in peso una volta entrato in cava.
Il Formulario di Identificazione dovrà essere in triplice copia, di cui una dovrà essere custodita in cava, una per la Ditta che effettua il trasporto ed una per la Ditta titolare del Progetto di scavo approvato.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Obiettivi e finalità
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Ambito di Applicazione
Articolo 5 - Norme Generali
Articolo 6 - Accertamento qualitativo dei materiali
Articolo 7 - Autorizzazione
Articolo 8 - Trasporto
Articolo 9 - Registro di Scarico
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Disposizioni per laccettazione di Terre e Rocce da scavo
Articolo 12 - Piani di Recupero
Articolo 13 - Piani Particolareggiati
Articolo 14 - Sospensione, Decadenza, Revoca
Allegato 1 - Linee guida per le verifiche analitiche dei materiali naturali da scavo
