Regolamento Regionale Puglia 24/3/2011 n. 5
Articolo 5
Norme Generali
Norme Generali
Al fine di garantire la tracciabilità delle Terre e Rocce da scavo da depositare in cava occorre rispettare le seguenti regole:
1) Il materiale potrà essere depositato unicamente su superfici sulle quali la coltivazione è stata ultimata nonché su superfici sulle quali non si intende più effettuare alcun tipo di coltivazione;
2) Il Titolare della cava deve avere a disposizione una planimetria con relativa sezione suddivise in riquadri nelle quali dovrà indicare approssimativamente il punto in cui è stato collocato il materiale preso in carico;
3) Terre e Rocce da scavo devono provenire da Progetti di opere regolarmente autorizzati dagli Enti competenti con DIA, Permesso di Costruire, VIA ecc.;
4) Deve essere garantita la certezza della tracciabilità delle Terre e Rocce da scavo da depositare;
5) Non deve essere depositato in cava materiale proveniente da siti contaminati o parzialmente contaminati;
6) Le operazioni di deposito del materiale devono essere svolte, in ogni loro fase nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Obiettivi e finalità
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Ambito di Applicazione
Articolo 5 - Norme Generali
Articolo 6 - Accertamento qualitativo dei materiali
Articolo 7 - Autorizzazione
Articolo 8 - Trasporto
Articolo 9 - Registro di Scarico
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Disposizioni per laccettazione di Terre e Rocce da scavo
Articolo 12 - Piani di Recupero
Articolo 13 - Piani Particolareggiati
Articolo 14 - Sospensione, Decadenza, Revoca
Allegato 1 - Linee guida per le verifiche analitiche dei materiali naturali da scavo