Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 23/12/2010 n. 27

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

Articolo 9

Norme transitorie e finali.

Norme transitorie e finali.

1. I comuni, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della L.R. n. 13/2009 come modificate e integrate dalla presente legge e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

 


 

 

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.
Articolo 2 - Modifica alla rubrica del capo II del titolo II della L.R. n. 13/2009.
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 37 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 38 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 9 - Norme transitorie e finali.