Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 23/12/2010 n. 27

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

Articolo 3

Modifiche all'articolo 33 della L.R. n. 13/2009.

Modifiche all'articolo 33 della L.R. n. 13/2009.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 della L.R. n. 13/2009 è sostituita dalla seguente:
“a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del Reg. reg. 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11: Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;”.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della L.R. n. 13/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della L.R. n. 11/2005 e della normativa regionale previgente sulla stessa materia;”.

3. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 33 della L.R. n. 13/2009 dopo le parole: “comma 2” sono aggiunte le seguenti: “, lettere a), b) e c)”.

4. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 33 della L.R. n. 13/2009 dopo le parole: “di conformità” sopprimere la parola: “o”.

5. Il comma 3 dell'articolo 33 della L.R. n. 13/2009 è abrogato.

6. Il comma 5 dell'articolo 33 della L.R. n. 13/2009 è sostituito dal seguente:
“5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall'articolo 35, commi 1 e 2 della L.R. n. 11/2005, o previsti da altre norme regionali.”.

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della L.R. n. 13/2009 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono cumulabili

 

 

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.
Articolo 2 - Modifica alla rubrica del capo II del titolo II della L.R. n. 13/2009.
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 37 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 38 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 9 - Norme transitorie e finali.

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