Legge Regionale Umbria 23/12/2010 n. 27
Articolo 4
Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 13/2009.
Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 13/2009.
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della L.R. n. 13/2009 la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “venticinque” e la parola: “settanta” è sostituita dalla seguente: “ottanta”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della L.R. n. 13/2009 la parola: “trecentocinquanta” è sostituita dalla seguente: “quattrocento”.
3. Al comma 3 dell'articolo 34 della L.R. n. 13/2009 dopo le parole: “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “, anche a prescindere dal resto dell'edificio”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della L.R. n. 13/2009 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l'ampliamento previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 della L.R. n. 11/2005 è consentito con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 38, anche oltre il limite di quattrocentocinquanta metri quadrati di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 35 della L.R. n. 11/2005.
3-ter. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 38.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.Articolo 2 - Modifica alla rubrica del capo II del titolo II della L.R. n. 13/2009.
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 37 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 38 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 9 - Norme transitorie e finali.
