Legge Regionale Umbria 23/12/2010 n. 27
Articolo 5
Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della L.R. n. 13/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del Reg. reg. n. 7/2010, ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del D.M. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall'intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della L.R. n. 13/2009 è inserito il seguente:
“1-bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della L.R. n. 13/2009 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la istallazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell'articolo 15 della L.R. n. 17/2008, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.
2-ter. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.
2-quater. Qualora si intervenga su aree di cui all'articolo 23 del Reg. reg. n. 7/2010 e l'area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.Articolo 2 - Modifica alla rubrica del capo II del titolo II della L.R. n. 13/2009.
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 37 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 38 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 9 - Norme transitorie e finali.
