Legge Regionale Umbria 23/12/2010 n. 27
Articolo 7
Modifiche all'articolo 37 della L.R. n. 13/2009.
Modifiche all'articolo 37 della L.R. n. 13/2009.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 della L.R. n. 13/2009 le parole: “dell'edificio esistente” sono sostituite dalle seguenti: “degli edifici esistenti”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della L.R. n. 13/2009 è aggiunto il seguente:
“2-bis. L'altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all'articolo 35, comma 4, e all'articolo 36, nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.Articolo 2 - Modifica alla rubrica del capo II del titolo II della L.R. n. 13/2009.
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 37 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 38 della L.R. n. 13/2009.
Articolo 9 - Norme transitorie e finali.
