Legge Provinciale Trento 3/3/2010 n. 4
Articolo 26
Inserimento dell'articolo 78-bis nella legge urbanistica provinciale.
Capo IV - Disposizioni di adeguamento e coordinamento in materia di urbanistica
Inserimento dell'articolo 78-bis nella legge urbanistica provinciale.
1. Dopo l'articolo 78 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"Art. 78-bis
Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico.
1. La Provincia può conferire riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato o ideato progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico.
2. Ai fini dei riconoscimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale nomina un'apposita commissione composta da tecnici ed esperti nelle discipline dell'urbanistica, dell'architettura, del paesaggio e dell'ambiente, disciplinandone le modalità di funzionamento. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di compensi e rimborsi spese a qualsiasi titolo. L'attività di segreteria della commissione è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.
3. I progetti che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco istituito presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che provvede alla sua tenuta e al suo aggiornamento. L'elenco è pubblicato nel sito web della Provincia.
4. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti di cui al comma 1 possono riportare sul prospetto principale o comunque in modo pubblicamente visibile l'indicazione del progettista, del committente e dell'esecutore nonché del riconoscimento di particolare interesse architettonico o urbanistico.
5. Il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia di inizio di attività per l'effettuazione di interventi sulle opere di cui al comma 4 è subordinato al rilascio del parere preventivo della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che si esprime in merito alla compatibilità degli interventi con il particolare interesse architettonico o urbanistico dell'opera.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).Articolo 2 - Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 3 - Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 4 - Modificazione dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 5 - Modificazione dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 6 - Modificazione dell'articolo 55 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 7 - Modificazione dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 8 - Modificazioni dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 9 - Modificazioni dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 10 - Modificazioni dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 11 - Inserimento dell'articolo 103-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 12 - Modificazione dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 13 - Modificazioni dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 14 - Modificazione dell'articolo 150 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 15 - Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti.
Articolo 16 - Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 17 - Modificazione dell'articolo 37 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 39 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 19 - Modificazione dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 20 - Modificazione dell'articolo 45 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 21 - Modificazione dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 22 - Modificazioni dell'articolo 50 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 23 - Modificazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 24 - Modificazione dell'articolo 70 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 25 - Modificazione dell'articolo 72 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 26 - Inserimento dell'articolo 78-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 27 - Modificazione dell'articolo 80 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 28 - Modificazione dell'articolo 100 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 29 - Modificazioni dell'articolo 122 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 30 - Modificazione dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 31 - Modificazione dell'articolo 131 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 33 - Inserimento dell'articolo 146-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 34 - Modificazioni dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 35 - Inserimento dell'articolo 62-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 36 - Modificazione dell'articolo 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 37 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi.
Articolo 38 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti.
Articolo 39 - Inserimento dell'articolo 32-bis nella legge provinciale sul commercio.
Articolo 40 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
Articolo 41 - Entrata in vigore
