Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 3/3/2010 n. 4

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

Articolo 18

Sostituzione dell'articolo 39 della legge urbanistica provinciale.

Capo IV - Disposizioni di adeguamento e coordinamento in materia di urbanistica

Sostituzione dell'articolo 39 della legge urbanistica provinciale.

1. L'articolo 39 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 39

Comparti edificatori.

1. Il piano regolatore generale o i relativi piani attuativi possono prevedere la formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme un'unità minima d'intervento.

2. La realizzazione degli interventi nell'ambito del comparto è subordinata alla costituzione di un consorzio fra i proprietari interessati per la presentazione di un unico titolo edilizio, previa stipula di apposita convenzione con il comune concernente i criteri e le modalità di esecuzione delle opere. Se la percentuale minima del valore degli immobili del comparto ovvero degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale di cui al comma 3 è rappresentata da un unico soggetto, si può prescindere dalla costituzione del consorzio; in tal caso le funzioni e i poteri riconosciuti da quest'articolo al consorzio sono attribuiti al predetto soggetto.

3. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati che rappresentino almeno il 60 per cento del valore degli immobili del comparto o degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale, anche determinati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera b), mediante atto sottoscritto. All'atto di costituzione del consorzio è allegato un programma degli interventi da realizzare ed i criteri di riparto degli oneri e dei benefici relativi. Dell'avvenuta costituzione del consorzio è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.

4. Il programma degli interventi, accompagnato dallo schema di convenzione con il comune di cui al comma 2, è soggetto ad approvazione del consiglio comunale. In sede di approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del piano regolatore generale o dei piani attuativi. La comunicazione dell'intervenuta approvazione del programma è notificata ai proprietari interessati; con la predetta comunicazione il comune fissa un termine per la stipulazione della convenzione.

5. L'approvazione del programma degli interventi costituisce dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere previsti ed il consorzio costituito ai sensi del comma 3 ha titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei proprietari che non hanno aderito al consorzio per l'esecuzione degli interventi, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli immobili medesimi. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38, comma 5, anche ai comparti edificatori.".

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).
Articolo 2 - Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 3 - Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 4 - Modificazione dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 5 - Modificazione dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 6 - Modificazione dell'articolo 55 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 7 - Modificazione dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 8 - Modificazioni dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 9 - Modificazioni dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 10 - Modificazioni dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 11 - Inserimento dell'articolo 103-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 12 - Modificazione dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 13 - Modificazioni dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 14 - Modificazione dell'articolo 150 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 15 - Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti.
Articolo 16 - Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 17 - Modificazione dell'articolo 37 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 39 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 19 - Modificazione dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 20 - Modificazione dell'articolo 45 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 21 - Modificazione dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 22 - Modificazioni dell'articolo 50 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 23 - Modificazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 24 - Modificazione dell'articolo 70 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 25 - Modificazione dell'articolo 72 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 26 - Inserimento dell'articolo 78-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 27 - Modificazione dell'articolo 80 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 28 - Modificazione dell'articolo 100 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 29 - Modificazioni dell'articolo 122 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 30 - Modificazione dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 31 - Modificazione dell'articolo 131 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 33 - Inserimento dell'articolo 146-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 34 - Modificazioni dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 35 - Inserimento dell'articolo 62-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 36 - Modificazione dell'articolo 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 37 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi.
Articolo 38 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti.
Articolo 39 - Inserimento dell'articolo 32-bis nella legge provinciale sul commercio.
Articolo 40 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
Articolo 41 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.