Legge Provinciale Trento 3/3/2010 n. 4
Articolo 15
Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti.
Capo III - Riqualificazione architettonica di edifici esistenti
Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti.
1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al bisogno abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente dai punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da quest'articolo.
2. Nel rispetto della disciplina stabilita da quest'articolo, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale, degli edifici esistenti previsti nei commi 4 e 6 di quest'articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale.
3. Il contributo di concessione è computato in rapporto agli incrementi volumetrici previsti nel comma 2.
4. Se, sulla base di apposita convenzione con il comune ed eventualmente anche con ITEA s.p.a., è prevista la realizzazione di alloggi previsti nell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", da mettere a disposizione dei soggetti interessati mediante locazione, è riconosciuto un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento. Nei medesimi casi si applica l'esonero totale dell'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
5. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui ai commi 2 e 4, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli.
6. Quest'articolo si applica con riguardo agli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) siano esistenti da almeno quindici anni alla data di entrata in vigore di quest'articolo e siano legittimamente realizzati;
b) abbiano prevalente destinazione a carattere residenziale; gli incrementi volumetrici previsti nel comma 2 sono riconosciuti a condizione che il volume a destinazione non residenziale non sia computato;
c) non siano assoggettati alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano;
d) gli interventi siano compatibili con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale;
e) presentino condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui sussistenza è accertata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio nell'ambito dell'attività istruttoria di cui ai comma 9.
7. Quest'articolo ha ad oggetto la riqualificazione di edifici a carattere residenziale, anche costituenti organismi edilizi complessi.
8. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, i soggetti interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, apposita domanda di riqualificazione insediativa accompagnatoria del progetto definitivo sotto il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su supporto informatico. In particolare, la domanda è depositata presso le sedi periferiche della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia del progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura provinciale.
9. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l'istruttoria per l'esame paesaggistico-architettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l'adeguatezza della proposta progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal ricevimento dei parere previsto nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini prescritti da quest'articolo, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 11.
10. Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun comune territorialmente interessato pubblica al rispettivo albo apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo di affissione dell'avviso, può presentare osservazioni al comune. L'organo competente del comune esprime, entro i successivi trenta giorni, parere vincolante in merito ai contenuti della proposta progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento residenziale. Il parere è trasmesso entro cinque giorni alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al soggetto interessato.
11. Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 10, il soggetto interessato può diffidare l'amministrazione comunale al rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere.
12. In esito alle determinazioni ed ai pareri resi ai sensi dei commi 9, 10 e 11 la Giunta provinciale approva con una o più deliberazioni gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest'articolo, indicando anche eventuali prescrizioni per la loro esecuzione.
13. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste nel comma 12 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti.
14. Per l'esecuzione dei progetti approvati con le deliberazioni previste nel comma 12 il termine per la pronuncia da parte del comune sulla domanda di concessione edilizia previsto nell'articolo 102, comma 1, della legge urbanistica provinciale è ridotto a trenta giorni.
15. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere formulate direttive per l'applicazione di quest'articolo e, se necessario, possono essere ridefiniti i termini da esso previsti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).Articolo 2 - Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 3 - Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 4 - Modificazione dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 5 - Modificazione dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 6 - Modificazione dell'articolo 55 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 7 - Modificazione dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 8 - Modificazioni dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 9 - Modificazioni dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 10 - Modificazioni dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 11 - Inserimento dell'articolo 103-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 12 - Modificazione dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 13 - Modificazioni dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 14 - Modificazione dell'articolo 150 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 15 - Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti.
Articolo 16 - Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 17 - Modificazione dell'articolo 37 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 39 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 19 - Modificazione dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 20 - Modificazione dell'articolo 45 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 21 - Modificazione dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 22 - Modificazioni dell'articolo 50 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 23 - Modificazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 24 - Modificazione dell'articolo 70 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 25 - Modificazione dell'articolo 72 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 26 - Inserimento dell'articolo 78-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 27 - Modificazione dell'articolo 80 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 28 - Modificazione dell'articolo 100 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 29 - Modificazioni dell'articolo 122 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 30 - Modificazione dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 31 - Modificazione dell'articolo 131 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 33 - Inserimento dell'articolo 146-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 34 - Modificazioni dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 35 - Inserimento dell'articolo 62-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 36 - Modificazione dell'articolo 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 37 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi.
Articolo 38 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti.
Articolo 39 - Inserimento dell'articolo 32-bis nella legge provinciale sul commercio.
Articolo 40 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
Articolo 41 - Entrata in vigore
