Legge Provinciale Trento 3/3/2010 n. 4
Articolo 2
Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge urbanistica provinciale.
Capo II - Semplificazioni
Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge urbanistica provinciale.
1. Dopo l'articolo 25 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"Art. 25-bis
Stralci del piano territoriale della comunità.
1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 21. Parimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 per le varianti, il piano territoriale della comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l'adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall'articolo 21.
2. Per i fini previsti nel comma 1, rimane ferma la preventiva definizione da parte della comunità, nell'ambito dell'accordo-quadro di programma previsto dall'articolo 22, dei criteri ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista nell'articolo 22, comma 6.
3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'articolo 6.
4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo.
5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall'articolo 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 6-octies, lettera c).".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).Articolo 2 - Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 3 - Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 4 - Modificazione dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 5 - Modificazione dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 6 - Modificazione dell'articolo 55 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 7 - Modificazione dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 8 - Modificazioni dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 9 - Modificazioni dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 10 - Modificazioni dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 11 - Inserimento dell'articolo 103-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 12 - Modificazione dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 13 - Modificazioni dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 14 - Modificazione dell'articolo 150 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 15 - Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti.
Articolo 16 - Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 17 - Modificazione dell'articolo 37 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 39 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 19 - Modificazione dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 20 - Modificazione dell'articolo 45 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 21 - Modificazione dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 22 - Modificazioni dell'articolo 50 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 23 - Modificazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 24 - Modificazione dell'articolo 70 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 25 - Modificazione dell'articolo 72 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 26 - Inserimento dell'articolo 78-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 27 - Modificazione dell'articolo 80 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 28 - Modificazione dell'articolo 100 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 29 - Modificazioni dell'articolo 122 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 30 - Modificazione dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 31 - Modificazione dell'articolo 131 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 33 - Inserimento dell'articolo 146-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 34 - Modificazioni dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 35 - Inserimento dell'articolo 62-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 36 - Modificazione dell'articolo 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 37 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi.
Articolo 38 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti.
Articolo 39 - Inserimento dell'articolo 32-bis nella legge provinciale sul commercio.
Articolo 40 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
Articolo 41 - Entrata in vigore
