Legge Provinciale Trento 3/3/2010 n. 4
Articolo 10
Modificazioni dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
Capo II - Semplificazioni
Modificazioni dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
1. All'articolo 102 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione il comune verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa; se entro tale termine il comune non comunica agli interessati l'inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile. Entro i successivi sessanta giorni il comune si pronuncia sulla domanda, determinando contestualmente l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, e fissando il termine per la presentazione della ulteriore documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il termine per la pronuncia del comune può essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di concessione il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se il comune non rilascia la concessione nei termini stabiliti dal comma 1, il richiedente può diffidare l'amministrazione comunale a provvedere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni dei comune.";
c) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'alinea del comma è sostituito dal seguente: "Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:";
2) alla lettera a) le parole: "il regolamento può prevedere anche il ricorso alle conferenze di servizi previste dalla legge provinciale n. 23 del 1992" sono soppresse;
3) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
4) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti nell'articolo 104, e che i termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.";
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Se il richiedente allega alla domanda di concessione una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 106, comma 4, i termini previsti per il rilascio della concessione sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia la concessione entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il secondo periodo del comma 1-bis. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune ai sensi del titolo VI. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).Articolo 2 - Inserimento dell'articolo 25-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 3 - Modificazioni degli articoli 33 e 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 4 - Modificazione dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 5 - Modificazione dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 6 - Modificazione dell'articolo 55 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 7 - Modificazione dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 8 - Modificazioni dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 9 - Modificazioni dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 10 - Modificazioni dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 11 - Inserimento dell'articolo 103-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 12 - Modificazione dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 13 - Modificazioni dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 14 - Modificazione dell'articolo 150 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 15 - Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti.
Articolo 16 - Modificazioni degli articoli 36 e 149 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 17 - Modificazione dell'articolo 37 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 18 - Sostituzione dell'articolo 39 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 19 - Modificazione dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 20 - Modificazione dell'articolo 45 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 21 - Modificazione dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 22 - Modificazioni dell'articolo 50 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 23 - Modificazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 24 - Modificazione dell'articolo 70 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 25 - Modificazione dell'articolo 72 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 26 - Inserimento dell'articolo 78-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 27 - Modificazione dell'articolo 80 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 28 - Modificazione dell'articolo 100 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 29 - Modificazioni dell'articolo 122 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 30 - Modificazione dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 31 - Modificazione dell'articolo 131 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 32 - Sostituzione dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 33 - Inserimento dell'articolo 146-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 34 - Modificazioni dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 35 - Inserimento dell'articolo 62-bis nella legge urbanistica provinciale.
Articolo 36 - Modificazione dell'articolo 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale.
Articolo 37 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente con l'impiego di sistemi e tecnologie innovativi.
Articolo 38 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici concernente misure per la promozione dei giovani progettisti.
Articolo 39 - Inserimento dell'articolo 32-bis nella legge provinciale sul commercio.
Articolo 40 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
Articolo 41 - Entrata in vigore
