Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4
Articolo 25
Norme transitorie e finali
CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali
Norme transitorie e finali
1. Fino alla data di esecutività del piano di cui all’articolo 7 continuano ad applicarsi le leggi regionali abrogate dall’articolo 26 e i relativi provvedimenti attuativi.
2. Sono iscritti d’ufficio all’elenco di cui all’articolo 12, comma 2, gli organismi culturali già iscritti nel registro regionale di cui alla l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l’erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale) o che usufruiscono di contributi regionali ai sensi delle altre norme abrogate dalla presente legge.
3. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.
4. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni