Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4

Norme in materia di beni e attività culturali.

Articolo 10

Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

CAPO II - Funzioni della Regione e degli enti locali

Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

1. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione di cui all’articolo 7.
2. Dell’avvio delle procedure relative agli accordi di programma quadro e intese interistituzionali di programma è data tempestiva comunicazione all’Assemblea legislativa regionale, se non indicate nel piano regionale per la cultura e nel programma operativo annuale.
3. Inoltre, la Giunta regionale: a) promuove forme di consultazione e coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche anche al fine di individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse, di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l’uso delle risorse; b) promuove forme permanenti di concertazione con le fondazioni bancarie di cui all’articolo 121 del Codice al fine di raccordare ed ottimizzare la programmazione delle risorse.
4. In relazione ai beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice e per la promozione delle attività culturali ad essi connesse, la Regione coopera con la Conferenza episcopale marchigiana, nonché con le autorità delle altre confessioni religiose, ricorrendo a specifiche intese finalizzate ad individuare adeguate forme di valorizzazione, nel rispetto della peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l’istituzione di commissioni paritetiche per la definizione dei relativi programmi e progetti


        

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni