Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4
Articolo 6
Strumenti della programmazione
CAPO II - Funzioni della Regione e degli enti locali
Strumenti della programmazione
1. Sono strumenti della programmazione nel settore delle attività e dei beni culturali: a) il piano regionale per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 7; b) il programma operativo annuale di cui all’articolo 8; c) le intese e gli accordi con soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 10.
2. I piani e i programmi generali o settoriali regionali diversi da quelli indicati al comma 1 individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni
