Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4
Articolo 14
Sostegno al volontariato culturale
CAPO III - Interventi per le attività culturali
Sostegno al volontariato culturale
1. Nell’ambito dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e ai sensi della normativa regionale vigente, la Regione promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato che persegue finalità di carattere culturale, favorendone l’apporto originale e complementare all’intervento pubblico.
2. La Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) finalizzate anche allo sviluppo della cittadinanza attiva delle persone anziane, fatto salvo il mantenimento in capo al personale degli istituti culturali dei compiti e delle funzioni tecnico-professionali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni
