Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4

Norme in materia di beni e attività culturali.

Articolo 8

Programma operativo

CAPO II - Funzioni della Regione e degli enti locali

Programma operativo

1. Il programma operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano di cui all’articolo 7, tenendo conto della pianificazione regionale indicata al comma 2 dell’articolo 6 e delle intese stipulate ai sensi dell’articolo 10.
2. Il programma operativo contiene in particolare: a) il riparto delle risorse da destinare:
1) alla Regione per le funzioni di sua competenza e per i progetti di cui all’articolo 11;
2) alle Province per i progetti locali di cui all’articolo 11; b) la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi; c) i criteri e le modalità per la valutazione dei progetti, nonché per l’erogazione alle Province delle risorse spettanti.
3. Il programma operativo annuale determina la misura percentuale minima del fondo unico per la cultura da destinare alle funzioni di tutela di cui all’articolo 4, al raggiungimento degli standard di cui all’articolo 18, al sistema unitario di valorizzazione di cui all’articolo 16 e agli interventi di cui al capo III.
4. Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.
        

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni