Legge Regionale Umbria 21/1/2010 n. 3
Articolo 37
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici
TITOLO VIII - NORME IN MATERIA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PER I LAVORI PUBBLICIPotenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici
1. Il responsabile dei lavori si reca in cantiere almeno una volta al mese e fa rilevare la sua presenza sul giornale dei lavori. Si accerta ogni settimana dell’andamento dei lavori.
2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente in capo ai soggetti coinvolti per la sicurezza nella realizzazione dell’opera pubblica, il direttore dei lavori assicura il coordinamento ai fini organizzativi, rivestendo il ruolo di coordinatore dell’ufficio di direzione lavori.
3. Il direttore dei lavori effettua controlli, durante l’esecuzione dei
lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato.
Le attività di controllo consistono nell’annotazione sul giornale
dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in
cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati
alla specificità di ogni singolo cantiere. Il direttore dei lavori comunica,
altresì, al committente e/o al responsabile dei lavori, agli enti previdenziali,
assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore
per la sicurezza eventuali irregolarità. Il direttore dei lavori o suo
delegato, deve comunque garantire la presenza in cantiere ogni qual volta se
ne ravvisi la necessità. Resta fermo quanto previsto all’articolo
36, comma 4.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori deve assicurare la sua presenza in cantiere con cadenza almeno settimanale e, in occasione di ogni visita, redige il verbale di coordinamento, da cui deve sempre risultare l’osservanza, da parte dell’impresa, delle previste fasi di lavoro e della tempistica stabilita. Ogni verbale è trasmesso dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al direttore dei lavori e al responsabile dei lavori.
5. Le registrazioni sul giornale dei lavori sono controllate dal collaudatore in corso d’opera, qualora nominato.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Programmazione regionale
Articolo 4 - Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione
Articolo 5 - Finanziamento di lavori pubblici
Articolo 6 - Piani di settore
Articolo 7 - Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 8 - Composizione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 9 - Procedura per il rilascio di pareri
Articolo 10 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 11 - Compiti dell'Osservatorio regionale
Articolo 12 - Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 13 - Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 14 - Formazione dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza
Articolo 15 - Responsabile del procedimento
Articolo 16 - Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse
Articolo 17 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti
Articolo 18 - Costi della sicurezza nell'attività di progettazione
Articolo 19 - Qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare
Articolo 20 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 21 - Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 22 - Attività di manutenzione
Articolo 23 - Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici
Articolo 24 - Tracciabilità
Articolo 25 - Clausole dei capitolati speciali
Articolo 26 - Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro
Articolo 27 - Qualità del lavoro e delle imprese
Articolo 28 - Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 29 - Esecuzione in economia di lavori pubblici
Articolo 30 - Responsabile del procedimento di lavori pubblici in economia
Articolo 31 - Esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione
Articolo 32 - Interventi di particolare complessità
Articolo 33 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
Articolo 34 - Notifica preliminare e inizio lavori
Articolo 35 - Documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori pubblici
Articolo 36 - Verifiche e controlli nei cantieri pubblici
Articolo 37 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici
Articolo 38 - Norme regolamentari
Articolo 39 - Clausola valutativa
Articolo 40 - Norma finanziaria
Articolo 41 - Norme transitorie e finali
Articolo 42 - Abrogazioni di norme
Allegato A - Elenco dei servizi attinenti all'architettura e allingegneriadi cui all'articolo 21
Allegato B - Elenco delle categorie di lavori pubblici di cui all'articolo26