Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 21/1/2010 n. 3

Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici

Articolo 22

Attività di manutenzione

TITOLO VI - NORME DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Attività di manutenzione

1. Fermo quanto previsto dalla normativa statale circa l’obbligo di predisposizione del piano di manutenzione dell’opera, le amministrazioni aggiudicatrici, nei capitolati, nei bandi e negli avvisi di gara, possono affidare, insieme alla realizzazione dell’opera pubblica, anche l’attività per un minimo di due anni, di manutenzione dell’opera stessa. L’attività di manutenzione affidata contestualmente alla realizzazione:

a) non può superare i quattro anni;

b) l’importo previsto nel bando per l’attività di manutenzione non può superare quello previsto per la realizzazione dell’opera o del lavoro pubblico;

c) i costi e gli oneri previsti per l’attività di manutenzione devono essere espressamente individuati nel quadro economico dell’intervento e nel capitolato speciale di appalto.

2. Il costo relativo alla sicurezza dei lavoratori, non soggetto a ribasso, comprende il costo relativo alla sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera e nell’attività di manutenzione, che devono essere indicati specificamente e separatamente.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono provvedere all’espletamento dell’attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti della durata massima di quattro anni. Per contratto aperto si intende il contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Qualora, nel caso di contratti aperti, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all’importo originario posto a base di gara, e comunque non superiore a duecentomila euro. In caso di contratto pluriennale la ulteriore spesa riferita alla singola annualità può essere autorizzata fino ad un totale complessivo pari all’importo originario posto a base di gara previsto per il singolo anno, e comunque non può essere superiore a duecentomila euro.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Programmazione regionale
Articolo 4 - Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione
Articolo 5 - Finanziamento di lavori pubblici
Articolo 6 - Piani di settore
Articolo 7 - Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 8 - Composizione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 9 - Procedura per il rilascio di pareri
Articolo 10 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 11 - Compiti dell'Osservatorio regionale
Articolo 12 - Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 13 - Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 14 - Formazione dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza
Articolo 15 - Responsabile del procedimento
Articolo 16 - Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse
Articolo 17 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti
Articolo 18 - Costi della sicurezza nell'attività di progettazione
Articolo 19 - Qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare
Articolo 20 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 21 - Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 22 - Attività di manutenzione
Articolo 23 - Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici
Articolo 24 - Tracciabilità
Articolo 25 - Clausole dei capitolati speciali
Articolo 26 - Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro
Articolo 27 - Qualità del lavoro e delle imprese
Articolo 28 - Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 29 - Esecuzione in economia di lavori pubblici
Articolo 30 - Responsabile del procedimento di lavori pubblici in economia
Articolo 31 - Esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione
Articolo 32 - Interventi di particolare complessità
Articolo 33 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
Articolo 34 - Notifica preliminare e inizio lavori
Articolo 35 - Documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori pubblici
Articolo 36 - Verifiche e controlli nei cantieri pubblici
Articolo 37 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici
Articolo 38 - Norme regolamentari
Articolo 39 - Clausola valutativa
Articolo 40 - Norma finanziaria
Articolo 41 - Norme transitorie e finali
Articolo 42 - Abrogazioni di norme
Allegato A - Elenco dei servizi attinenti all'architettura e all’ingegneriadi cui all'articolo 21
Allegato B - Elenco delle categorie di lavori pubblici di cui all'articolo26