Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 21/1/2010 n. 3

Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici

Articolo 36

Verifiche e controlli nei cantieri pubblici

TITOLO VIII - NORME IN MATERIA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PER I LAVORI PUBBLICI

Verifiche e controlli nei cantieri pubblici

l. La Regione, al fine del potenziamento e di un migliore coordinamento delle attività di controllo nei cantieri, promuove la stipula di convenzioni con i soggetti istituzionalmente preposti all’espletamento delle attività.

2. Le convenzioni di cui al comma l contemplano anche le modalità delle attività di verifica e controllo che i soggetti istituzionalmente preposti espletano nei cantieri pubblici i cui lavori sono stati aggiudicati con ribassi che superano la media aritmetica, aumentata della percentuale individuata dal responsabile del procedimento prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, risultante dalle offerte valide presentate nella singola gara.

3. La Giunta regionale supporta l’attività delle amministrazioni aggiudicatrici con la predisposizione di linee guida per l’individuazione della percentuale di cui al comma 2.

4. Nei cantieri di cui al comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la presenza assidua dell’ufficio di direzione lavori.

5. I ribassi d’asta ottenuti a seguito dell’espletamento di gara nei cantieri di cui al comma 2 sono parzialmente vincolati per la copertura della spesa aggiuntiva dovuta alla presenza assidua dell’ufficio di direzione lavori in cantiere disposta dall’amministrazione aggiudicatrice dell’intervento. Lo svincolo della rimanente quota dei ribassi d’asta è disposto previo parere positivo reso dal Comitato tecnico-amministrativo rilasciato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4.

6. Nei cantieri di cui al comma 2 il direttore dei lavori e il collaudatore in corso d’opera trasmettono trimestralmente all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 10 una relazione attestante l’andamento dei lavori, con specifico riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza nel cantiere ed alle eventuali varianti dei lavori ed al concordamento di nuovi prezzi.

7. L’Osservatorio regionale segnala al Servizio regionale competente le irregolarità rilevate inerenti gli aspetti indicati al comma 6, con le modalità e le procedure individuate con regolamento, al fine dell’eventuale inserimento dell’impresa nell’elenco regionale di cui all’articolo 39, comma 10 della l.r. 1/2004.

8. Possono comportare l’inserimento nell’elenco di cui al comma 7, le violazioni delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’Allegato A) al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 (Documento unico di regolarità contributiva).

9. La Regione, previa stipula di apposita convenzione con la Direzione regionale del lavoro, avvalendosi anche delle Aziende sanitarie locali, dispone l’effettuazione di controlli a campione sui Piani di sicurezza e coordinamento e sui Piani operativi di sicurezza, nella misura del dieci per cento delle notifiche preliminari trasmesse ogni mese.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Programmazione regionale
Articolo 4 - Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione
Articolo 5 - Finanziamento di lavori pubblici
Articolo 6 - Piani di settore
Articolo 7 - Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 8 - Composizione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 9 - Procedura per il rilascio di pareri
Articolo 10 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 11 - Compiti dell'Osservatorio regionale
Articolo 12 - Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 13 - Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 14 - Formazione dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza
Articolo 15 - Responsabile del procedimento
Articolo 16 - Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse
Articolo 17 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti
Articolo 18 - Costi della sicurezza nell'attività di progettazione
Articolo 19 - Qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare
Articolo 20 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 21 - Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 22 - Attività di manutenzione
Articolo 23 - Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici
Articolo 24 - Tracciabilità
Articolo 25 - Clausole dei capitolati speciali
Articolo 26 - Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro
Articolo 27 - Qualità del lavoro e delle imprese
Articolo 28 - Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 29 - Esecuzione in economia di lavori pubblici
Articolo 30 - Responsabile del procedimento di lavori pubblici in economia
Articolo 31 - Esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione
Articolo 32 - Interventi di particolare complessità
Articolo 33 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
Articolo 34 - Notifica preliminare e inizio lavori
Articolo 35 - Documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori pubblici
Articolo 36 - Verifiche e controlli nei cantieri pubblici
Articolo 37 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici
Articolo 38 - Norme regolamentari
Articolo 39 - Clausola valutativa
Articolo 40 - Norma finanziaria
Articolo 41 - Norme transitorie e finali
Articolo 42 - Abrogazioni di norme
Allegato A - Elenco dei servizi attinenti all'architettura e all’ingegneriadi cui all'articolo 21
Allegato B - Elenco delle categorie di lavori pubblici di cui all'articolo26