Legge Regionale Umbria 21/1/2010 n. 3
Articolo 3
Programmazione regionale
TITOLO II - PROGRAMMAZIONEProgrammazione regionale
l. La Regione concorre al processo di programmazione statale e dell’Unione europea in materia di lavori e opere pubbliche e ne persegue gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze. A tal fine promuove azioni di raccordo con dette istituzioni nonché coordina i propri interventi con quelli degli enti locali.
2. La programmazione regionale in materia di lavori e opere pubbliche si articola
in piani di settore. I piani, in attuazione degli atti di programmazione individuati
dall’articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina
generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile
e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e nell’ottica
della tutela e della valorizzazione ambientale e paesaggistica, definiscono
obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché
strumenti e procedure di controllo dell’attuazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Programmazione regionale
Articolo 4 - Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione
Articolo 5 - Finanziamento di lavori pubblici
Articolo 6 - Piani di settore
Articolo 7 - Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 8 - Composizione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 9 - Procedura per il rilascio di pareri
Articolo 10 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 11 - Compiti dell'Osservatorio regionale
Articolo 12 - Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 13 - Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 14 - Formazione dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza
Articolo 15 - Responsabile del procedimento
Articolo 16 - Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse
Articolo 17 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti
Articolo 18 - Costi della sicurezza nell'attività di progettazione
Articolo 19 - Qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare
Articolo 20 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 21 - Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 22 - Attività di manutenzione
Articolo 23 - Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici
Articolo 24 - Tracciabilità
Articolo 25 - Clausole dei capitolati speciali
Articolo 26 - Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro
Articolo 27 - Qualità del lavoro e delle imprese
Articolo 28 - Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 29 - Esecuzione in economia di lavori pubblici
Articolo 30 - Responsabile del procedimento di lavori pubblici in economia
Articolo 31 - Esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione
Articolo 32 - Interventi di particolare complessità
Articolo 33 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
Articolo 34 - Notifica preliminare e inizio lavori
Articolo 35 - Documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori pubblici
Articolo 36 - Verifiche e controlli nei cantieri pubblici
Articolo 37 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici
Articolo 38 - Norme regolamentari
Articolo 39 - Clausola valutativa
Articolo 40 - Norma finanziaria
Articolo 41 - Norme transitorie e finali
Articolo 42 - Abrogazioni di norme
Allegato A - Elenco dei servizi attinenti all'architettura e allingegneriadi cui all'articolo 21
Allegato B - Elenco delle categorie di lavori pubblici di cui all'articolo26