Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 21/1/2010 n. 3

Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici

Articolo 4

Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE

Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione

1. L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a centomila euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede della amministrazione aggiudicatrice, per almeno sessanta giorni e sul profilo del committente. Gli stessi atti sono trasmessi all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 10, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione della stessa amministrazione aggiudicatrice.

3. Nell’ottica del governo del territorio, al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere di cui all’elenco annuale devono comprendere una quota non inferiore all’otto per cento dell’importo complessivo dei finanziamenti, destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio sismico con priorità per gli edifici e le infrastrutture strategiche, per il miglioramento della sicurezza impiantistica di edifici e di infrastrutture pubbliche, per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno in gestione infrastrutture, puntuali o a rete, nel proprio bilancio di previsione annuale destinano una quota di risorse finanziarie, pari almeno al cinque per cento dell’importo dei lavori da eseguire nell’anno, alla costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza. Eventuali contributi regionali in materia di lavori di somma urgenza sono erogati previa verifica dell’avvenuta costituzione del fondo da parte dell’amministrazione e dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie in esso accantonate.

5. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Programmazione regionale
Articolo 4 - Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione
Articolo 5 - Finanziamento di lavori pubblici
Articolo 6 - Piani di settore
Articolo 7 - Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 8 - Composizione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici
Articolo 9 - Procedura per il rilascio di pareri
Articolo 10 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 11 - Compiti dell'Osservatorio regionale
Articolo 12 - Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 13 - Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
Articolo 14 - Formazione dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza
Articolo 15 - Responsabile del procedimento
Articolo 16 - Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse
Articolo 17 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti
Articolo 18 - Costi della sicurezza nell'attività di progettazione
Articolo 19 - Qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare
Articolo 20 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 21 - Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Articolo 22 - Attività di manutenzione
Articolo 23 - Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici
Articolo 24 - Tracciabilità
Articolo 25 - Clausole dei capitolati speciali
Articolo 26 - Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro
Articolo 27 - Qualità del lavoro e delle imprese
Articolo 28 - Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 29 - Esecuzione in economia di lavori pubblici
Articolo 30 - Responsabile del procedimento di lavori pubblici in economia
Articolo 31 - Esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione
Articolo 32 - Interventi di particolare complessità
Articolo 33 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
Articolo 34 - Notifica preliminare e inizio lavori
Articolo 35 - Documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori pubblici
Articolo 36 - Verifiche e controlli nei cantieri pubblici
Articolo 37 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici
Articolo 38 - Norme regolamentari
Articolo 39 - Clausola valutativa
Articolo 40 - Norma finanziaria
Articolo 41 - Norme transitorie e finali
Articolo 42 - Abrogazioni di norme
Allegato A - Elenco dei servizi attinenti all'architettura e all’ingegneriadi cui all'articolo 21
Allegato B - Elenco delle categorie di lavori pubblici di cui all'articolo26