Legge Regionale Molise 3/3/2009 n. 8
Articolo 12
Norma di rinvio
Norma di rinvio
1. Con successiva legge regionale, da adottarsi nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata la forma di gestione del servizio idrico integrato nell’unico ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti dall’articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 38, fermo restando quanto disposto all’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/ 2006 per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato
Articolo 4 - Comitato di ambito
Articolo 5 - Poteri sostitutivi
Articolo 6 - Funzionamento del Comitato di ambito
Articolo 7 - Funzioni del Comitato di ambito
Articolo 8 - Struttura tecnica
Articolo 9 - Liquidazione dellAutorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999
Articolo 10 - Destinazione delle economie
Articolo 11 - Personale dellAutorità di ambito
Articolo 12 - Norma di rinvio
Articolo 13 - Norme finali e transitorie