Legge Regionale Molise 3/3/2009 n. 8
Articolo 4
Comitato di ambito
Comitato di ambito
1. Il Comitato di ambito è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dall’assessore regionale competente in materia di servizio idrico integrato;
b) dai presidenti delle Province;
c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia;
d) dai sindaci di quindici Comuni individuati dall’Assemblea dei rappresentanti di tutti i Comuni della regione.
2. L’Assemblea, costituita dai sindaci o rispettivi assessori da loro delegati, è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta, nell’ordine, dal rappresentante del comune di Campobasso, dal rappresentante del comune di Isernia o, in assenza di entrambi, dal rappresentante del Comune con maggiore popolazione risultante dall’ultimo censimento.
3. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti.
4. Per garantire la rappresentatività territoriale, i quindici Comuni di cui al comma 1, lettera d), sono individuati nel numero di due per ognuno dei sei ambiti territoriali delle Comunità montane e nel numero di tre per i restanti Comuni non appartenenti ai predetti ambiti, con esclusione dei comuni di Campobasso e di Isernia.
5. L’individuazione di cui al comma 4 è effettuata dall’Assemblea, su proposta formulata dai rappresentanti di ciascuno dei gruppi di Comuni di cui allo stesso comma 4 con le seguenti modalità:
a) i rappresentanti di ognuno dei sei ambiti territoriali comunitari propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento ed un Comune scelto a maggioranza espressa in termini numerici tra quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
b) i rappresentanti dei restanti Comuni, con esclusione di Campobasso e di Isernia, propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento e due Comuni scelti a maggioranza espressa in termini numerici, di cui almeno uno con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
6. L’individuazione di cui al comma 5 resta ferma per tre anni. Alla scadenza, l’Assemblea provvede a una nuova individuazione garantendo la rotazione dei Comuni individuati a maggioranza espressa in termini numerici.
7. In fase di prima attuazione della presente legge l’Assemblea è convocata, nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, dal Presidente in carica dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999, che la presiede. Entro lo stesso termine l’Assemblea effettua, con le procedure di cui ai precedenti commi, l’individuazione dei quindici Comuni componenti del Comitato di ambito.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato
Articolo 4 - Comitato di ambito
Articolo 5 - Poteri sostitutivi
Articolo 6 - Funzionamento del Comitato di ambito
Articolo 7 - Funzioni del Comitato di ambito
Articolo 8 - Struttura tecnica
Articolo 9 - Liquidazione dellAutorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999
Articolo 10 - Destinazione delle economie
Articolo 11 - Personale dellAutorità di ambito
Articolo 12 - Norma di rinvio
Articolo 13 - Norme finali e transitorie
